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 ITALIA - ITALIA - Viaggi e fuel-surcharge. Tar conferma condanna Antitrust
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18 ottobre 2017 9:08
 
E' confermata la sanzione da 150mila euro inflitta nel 2009 dall'Antitrust alla società Markus, alla quale s'imputò una pratica commerciale scorretta consistente nel richiedere adeguamenti di costo dei pacchetti turistici per il cosiddetto fuel surcharge (rincaro carburante). L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla stessa società. Sulla base di accertamenti svolti d'ufficio, nonché di segnalazioni di singoli consumatori l'Antitrust nel 2008 avviò un procedimento istruttorio nei confronti della Markus per la presunta scorrettezza del comportamento realizzato dal tour operator Eden Viaggi, consistente nel richiedere ai consumatori, attraverso le agenzie di viaggio, adeguamenti del costo dei pacchetti turistici 'tutto compreso', motivati da intervenuti aumenti del costo del carburante aereo (fuel surcharge), senza aver fornito loro né le modalità di calcolo seguite né un'idonea documentazione giustificativa. Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Antitrust nell'agosto 2009 adottò il provvedimento sanzionatorio, poi contestato davanti al Tar per molteplici motivi. Rispondendo al motivo di ricorso secondo il quale la ricorrente sosteneva di non essere il soggetto responsabile dell'infrazione, il Tar ha rappresentato come la pratica commerciale "sia stata, nella stessa ricostruzione dell'AGCM, posta in essere prima dalla Eden Viaggi, incorporata per fusione nella Markus il 22 ottobre 2008, e, dopo tale data, dalla Eden, società a cui la Markus ha conferito il ramo d'azienda delle attività di tour operator in precedenza svolte dalla Eden Viaggi". L'interpretazione compiuta dall'Autorità, quindi, "appare rispettosa del principio di personalità dell'illecito inteso in senso sostanziale ed effettuale, principio a cui si ispira l'intera normativa in materia di tutela del consumatore". Per il resto, secondo il Tar "la descrizione delle modalità di calcolo del cd. fuel surcharge non risulta né chiara né esaustiva"; e la conclusione è che "correttamente la condotta oggetto dell'indagine dell'Autorità è stata qualificata come scorretta ed aggressiva, in ragione della essenziale circostanza che il professionista non ha fornito alla clientela, nelle Condizioni generali di contratto pubblicate nei propri cataloghi, un'informativa chiara e completa in ordine alle modalità di calcolo delle periodiche richieste di fuel surcharge, né ha fornito, al momento della richiesta di tale adeguamento del prezzo, un'adeguata documentazione in merito ai costi sottesi a tale richiesta. 
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