Giovedì 11 giugno 2026
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La vita 'biasimevole' del tossicodipendente non incide sul risarcimento dovuto dal carabiniere che lo uccide accidentalmente

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Lo stile di vita biasimevole del tossicodipendente non può essere invocato per tagliare il risarcimento dovuto, alla madre e ai fratelli, dal carabiniere che lo uccide accidentalmente perchè cade mentre lo insegue con la pistola. Specie se non c’entra nulla con la causa della morte. La Cassazione (sentenza 24689) respinge il ricorso del militare e del ministero della Difesa, responsabile in solido per l’accaduto, che contestavano l’entità del risarcimento dovuto ai congiunti. Nel taglio alla liquidazione, ad avviso dei ricorrenti, doveva pesare anche un concorso di colpa della vittima, che con i fratelli stava raggiungendo un posto isolato, in genere ritrovo di spacciatori, per consumare droga. Una vita fuori dai ranghi, che aveva in qualche modo esposto il ragazzo al pericolo.

L’uso improprio dell’arma
Per la Cassazione però la responsabilità di quanto accaduto era del militare, che aveva seguito i tre fratelli insospettito dai loro movimenti e dalla destinazione alla quale erano diretti. L’evento dannoso era il risultato di un uso inesperto dell’arma da parte dell’appuntato, che, malgrado addestrato non aveva usato la pistola “armata” e dunque senza le condizioni di sicurezza che avrebbero evitato l’esplosione del colpo accidentale. I ragazzi non erano armati, e non passa la tesi del pericolo nel quale aveva creduto di trovarsi il militare quando il ragazzo si era chinato per raccogliere qualcosa, si era poi chiarito che erano le chiavi della macchina. Quanto allo stile di vita non apprezzabile, visto che la vittima e i suoi tre fratelli erano dediti al consumo di stupefacenti, la Cassazione spiega che non può essere utile, come richiesto, a ridurre la liquidazione.

Le abitudini di vita non incidono sull’intensità del legame affettivo
Il danno riconosciuto va a ristorare lo stravolgimento «di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell’affetto e nella profondità del rapporto parentale, su cui le attitudini di vita della vittima e dei superstiti non rilevano, non incidendo sulla intensità del legame». E questo, precisa la Cassazione, a maggior ragione in un caso in cui la condotta considerata illecita della vittima non era affatto stata la causa, e neppure una concausa della sua morte. Non passa neppure il tentativo di ridurre il risarcimento al fratello germano, rispetto a quello dato ai fratelli con i quali la vittima condivideva entrambi i genitori e non solo il padre. La Suprema corte sottolinea che il parametro è il rapporto affettivo. Nel quale c’entra poco la quantità di sangue in comune. ?I giudici sottolineano che il “fratellastro” era il più giovane dei tre, ancora minorenne e segnato dalla scomparsa prematura del padre. E accomunato agli altri fratelli anche per essere stato con loro presente al momento della morte e come loro testimone della pur breve agonia.

(da IlSole24Ore del 13/11/2020)
 
 
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