Mercoledì 10 giugno 2026
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Arbitro bancario finanziario

Scheda · Libero Giulietti, avvocato ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026 (massimale elevato a 200.000 euro; D.Lgs. 116/2024; ricorso online obbligatorio; relazione ABF 2024)

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema stragiudiziale gratuito (o quasi) per risolvere controversie con banche e intermediari finanziari in materia di operazioni e servizi bancari. È alternativo al giudice civile, più rapido e molto meno costoso. Istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo Unico Bancario, è supportato dalla Banca d'Italia che ne garantisce l'indipendenza. Nel 2024 ha trattato circa 14.000 ricorsi.


Indice
COS'È E QUANDO USARLO
MATERIE DI COMPETENZA
LIMITI DI IMPORTO E COMPETENZA TEMPORALE
COME FARE RICORSO: LA PROCEDURA
COSTI
TEMPI E DECISIONE
COSA SUCCEDE DOPO LA DECISIONE
NOVITÀ 2024-2026
LINK UTILI

 

 


COS'È E QUANDO USARLO

L'ABF decide chi ha ragione in una controversia tra un cliente e una banca o intermediario finanziario. Non è un arbitrato vincolante come quello giudiziario, ma le sue decisioni vengono rispettate nella quasi totalità dei casi: gli intermediari che non si conformano subiscono la pubblicazione del proprio inadempimento sul sito ABF e sul proprio sito, con evidenti danni reputazionali.

Conviene usare l'ABF quando si cerca una risposta imparziale in tempi ragionevoli (media 2024: 114 giorni), si dispone di documentazione chiara e la somma in discussione non supera 200.000 euro. È preferibile il tribunale se si richiedono danni morali, importi superiori o il caso è molto complesso.

 

 


MATERIE DI COMPETENZA

L'ABF è competente per controversie in materia di: conti correnti, carte di pagamento e frodi, mutui e finanziamenti, prestiti personali, cessione del quinto, buoni fruttiferi postali, leasing, cambio valute, operazioni di pagamento non autorizzate, mancata consegna di documentazione contrattuale, cancellazione di ipoteche, errata segnalazione in Centrale Rischi.

Dal 8 marzo 2025, grazie al D.Lgs. 116/2024, l'ABF è competente anche per controversie con i soggetti che gestiscono crediti deteriorati (acquirenti di NPL). Questo significa che se la banca ha ceduto il tuo mutuo o prestito a un'altra società, puoi fare ricorso all'ABF anche contro questa.

Non rientra nella competenza ABF: controversie su investimenti finanziari (competenza dell'ACF — Arbitro per le Controversie Finanziarie), questioni precedenti al 1° gennaio 2009, richieste di danni morali, fatti già portati davanti a un giudice o un arbitro.

 

 


LIMITI DI IMPORTO E COMPETENZA TEMPORALE

Se si chiede il pagamento di una somma, la controversia rientra nell'ABF solo se l'importo richiesto non supera 200.000 euro (limite aggiornato). Se si chiede solo l'accertamento di diritti, obblighi o facoltà dell'intermediario (es. mancata cancellazione ipoteca, mancata consegna documenti), non ci sono limiti di importo.

Il ricorso deve riguardare fatti accaduti non prima del 1° gennaio 2009 e deve essere presentato entro 12 mesi dall'invio del reclamo. Se i 12 mesi sono scaduti, occorre presentare un nuovo reclamo prima di fare ricorso.

 

 


COME FARE RICORSO: LA PROCEDURA

Il ricorso all'ABF segue questi passaggi obbligatori:

  1. Inviare un reclamo scritto alla banca (raccomandata A/R o PEC, oppure tramite l'area riservata del sito della banca). Conservare la ricevuta.
  2. Attendere la risposta della banca entro 30 giorni (15 giorni per i servizi di pagamento).
  3. Se la risposta è insoddisfacente o non arriva entro i termini, presentare ricorso all'ABF entro 12 mesi dal reclamo.
  4. Il ricorso si presenta esclusivamente online tramite il Portale ABF su arbitrobancariofinanziario.it (con SPID o CIE). La presentazione cartacea è ammessa solo in casi eccezionali documentati.
  5. Pagare il contributo di 20 euro (rimborsato se si vince).

Il ricorso deve riguardare solo le questioni già sollevate nel reclamo scritto.

 

 


COSTI

Il costo per il cliente è di 20 euro di contributo alle spese di procedura, pagabile tramite bollettino postale o online. In caso di decisione favorevole, l'intermediario è tenuto a rimborsare questo importo. La procedura è gratuita per la parte di accertamento senza richiesta di somme.

 

 


TEMPI E DECISIONE

Dopo la presentazione del ricorso, l'intermediario ha 45 giorni per inviare le proprie controdeduzioni. Seguono eventuali repliche e controrepliche (25 + 20 giorni). Dal completamento del fascicolo, il Collegio ha 90 giorni per decidere (prorogabili di altri 90 in casi complessi). La durata media nel 2024 è stata di 114 giorni, ben sotto il limite massimo di 180.

I Collegi territoriali sono 7: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo. La competenza territoriale dipende dal domicilio del ricorrente.

 

 


COSA SUCCEDE DOPO LA DECISIONE

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come le sentenze dei giudici. Se la banca non si conforma entro 30 giorni, il suo inadempimento viene pubblicato sul sito ABF e su quello della banca stessa. Questo meccanismo di pressione reputazionale è molto efficace: la quasi totalità degli intermediari rispetta le decisioni.

Se insoddisfatto della decisione ABF, il cliente può comunque rivolgersi al tribunale ordinario: l'ABF non preclude la via giudiziaria.

 

 


NOVITÀ 2024-2026

Il massimale per le richieste di somme è stato elevato a 200.000 euro (precedentemente 100.000 euro). Dal 8 marzo 2025, con il D.Lgs. 116/2024, l'ABF è competente anche sui gestori di crediti deteriorati (NPL servicer). Il Portale online è diventato il canale obbligatorio per i ricorsi, con possibilità di seguire tutte le fasi del procedimento in tempo reale. Nel 2024, i ricorsi in crescita riguardano principalmente frodi informatiche (phishing, spoofing, vishing), conti correnti e questioni successorie.

 

 


LINK UTILI

Per il reclamo preventivo alla banca: sosonline.aduc.it — Messa in mora/diffida

 

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