Sabato 6 giugno 2026
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Abolizione del Senato, perché no?

Articolo · Alessandro Gallucci ·
L’abolizione del Senato della Repubblica o meglio la sua trasformazione in Senato delle autonomie con membri non elettivi e non retribuiti è davvero un’idea così peregrina come è stato detto da più parti?
La discussione, come sempre quando si tratta di temi d’interesse generale, avviene su due livelli: quello tecnico e quello politico, e quest'ultimo, in termini mediatici, predomina sul primo. Se poi il primo livello cerca di semplificare il proprio modo di comunicare per rendersi comprensibile ai più come il secondo, il rischio di demagogia giuridica è molto alto. Ad ogni buon conto tra i così detti esperti della materia (costituzionalisti, ecc.) non v’è una posizione unanime e il dibattito è aperto e vivace. Ad ogni buon conto è sempre bene tenere a mente che i tecnicismi devono seguire le considerazioni di carattere generale e mettersi al loro servizio per renderle effettivamente applicabili: al contrario sarebbe vanificato ogni sforzo di miglioramento dell’esistente non fine a se stesso.
Ciò che è importante, quindi, al di là alla disquisizione propriamente tecnica, è comprendere attraverso quali strumenti sia utile valutare, in termini generali, se l’abolizione del Senato, meglio la sua trasformazione in altro, sia da considerarsi un pericolo per il complessivo assetto dei pesi e contrappesi necessari in uno Stato liberale e democratico al fine di preservare una giusta distribuzione dei poteri o se, invece, si tratti di un effettivo miglioramento dello status quo. In tale contesto, ed in termini di utilità reale (maggior benessere per il maggior numero di persone), bisogna domandarsi: la trasformazione del Senato è davvero utile?
Diceva Bertrand Russell: “A me sembra che tutti, con pochissime eccezioni, facciano un cattivo uso del potere e di conseguenza la cosa più importante è distribuire il potere quanto più si può e non dare un immenso potere a una piccola cricca”. Parole ancora attuali che seguono quelle simili di John Stuart Mill e che meritano anche oggi di essere prese come punto di riferimento per un’esatta valutazione della distribuzione del potere, specie di quello pubblico, e della sua utilità. E’ da questo punto, a nostro avviso, che bisogna partire per valutare le riforme costituzionali in atto. Inutile stare a pensare ai minori costi della politica (argomento sempre più spesso usato in modo demagogico), la valutazione di utilità della sopravvivenza del Senato elettivo (sia pur magari con competenze differenti o, magari, nella sua attuale forma) dev’essere fatta nei termini succitati. Ebbene, anche usando quelle parole come stella polare, ci sembra di poter dire che la trasformazione del Senato non diminuisca la distribuzione del poter in modo tale da mettere in pericolo la reale democraticità delle istituzioni (facendo lo sforzo di considerarle oggi realmente tali). Il disegno di legge di riforma costituzionale non prevede l’abolizione della Corte Costituzionale (in uno Stato davvero democratico questa sarebbe eletta dal popolo sovrano e non nominata da un altro potere) o scappatoie per evitarne il giudizio. Al giorno d’oggi una proposta di legge per diventare legge deve seguire un percorso sovente defatigante e senza senso tra le due Camere, finché non si trova un testo definitivo e condiviso. Anche la modifica di una sola parola può allungare nel tempo ed in modo indeterminabile la così detta navetta parlamentare. Conseguenza immediata e diretta di questa farraginosa procedura è stato, lo si vede quotidianamente, l’abuso dello strumento del decreto legge, sempre più utilizzato anche in casi in cui l’urgenza non esiste; si prenda ad esempio in tal senso il decreto legge che aboliva le province (emanato dall’allora Governo Monti ) e che fu poi dichiarato incostituzionale anche per la mancanza dell’urgenza d’intervenire in quel senso. In buona sostanza il fatto che una legge, prima d’essere promulgata, debba essere esaminata ed approvata da due Camere che hanno le medesime funzioni, non è garanzia di alcunché. La sua costituzionalità, infatti, sarà sempre sottoponibile al vaglio della Corte Costituzionale.
Certo è che in un’eventuale nuovo assetto costituzionale del genere di quello proposto dal Governo, balza sempre più all’occhio l’incapacità dell’ipotetica nuova legge elettorale (il discorso vale anche per l’attuale) di rappresentare effettivamente gli interessi delle persone nell’ambito del Parlamento. Ma questo è un altro discorso che vale qualunque sia il numero delle Camere elettive che si scelga di prevedere.
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