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Assicurazioni sui mutui. Un po' di concorrenza
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Articolo di Libero Giulietti
23 dicembre 2010 20:07
 
In passato la banca si limitava a richiedere al proprio cliente mutuatario l'assicurazione scoppio e incendio sull'immobile, rinviandolo, per la stipula, ad alcune Imprese di assicurazione di fiducia, ma, sostanzialmente, disinteressandosi delle condizioni che gli venivano praticate.
Da qualche anno, invece, l'attività della banca nel campo delle assicurazioni sui mutui (1) è notevolmente incrementata e, ai mutuatari, viene chiesto (o, piuttosto, imposto) di stipulare ben più onerose assicurazioni sulla vita e altri rischi quali l'invalidità o la disoccupazione che la banca stessa si incarica di collocare su incarico di una Compagnia con la quale è collegata o ha stretto appositi accordi.
Stante l’analogia di modello distributivo, le considerazioni attinenti l'assicurazione sulla vita valgono anche per l'assicurazione scoppio e incendio con alcune differenze indotte dalla diversità di scopo e onerosità.
Scopo dell'assicurazione vita e altri rischi della persona accessoria ad un mutuo, è, in definitiva, quello di assicurare alla banca il pagamento del proprio credito; in sostanza la realizzazione di una vera e propria garanzia anche se indiretta ed atipica.
Ciò comporta, però, che dal punto di vista del mutuatario, tale assicurazione viene a subire un “impoverimento” rispetto alla fattispecie legale tipica, nel senso che le sue finalità vengono ridotte da quelle di tutela, previdenza e assistenza delle persone e della famiglia (assicurarsi un capitale, un reddito, prestazioni specifiche in caso di gravi eventi della vita), a quelle di garanzia del pagamento.
L'assicurazione scoppio e incendio, consentendo alla banca di esercitare la propria pretesa recuperatoria sull'indennizzo quando il bene ipotecato è andato perduto, subisce un analogo destino.
Quanto sopra detto mostra che l'interesse della banca per la stipula delle assicurazioni in questione è di tutto rilievo e rafforzato dalle cospicue remunerazioni economiche percepite.
Il privato, se libero di scegliere, sopratutto nell'assicurazione sulla vita, potrebbe volgersi verso forme di tutela più ampie e non vincolate al puro e semplice pagamento del mutuo o di altri debiti; sceglierebbe, forse, polizze in grado di garantirgli un capitale per gli eredi (che, invece, nel nostro caso, non avranno nulla perchè la Compagnia pagherà il residuo mutuo alla banca) o un sostegno del reddito in caso di inabilità o disoccupazione.
Tuttavia, pur con queste limitazioni e senza dimenticare le insidie nascoste nelle franchigie o esoneri a vantaggio della Compagnia, è innegabile anche un interesse del mutuatario a stipulare polizze della specie volte a fronteggiare, in modo più agevole, almeno uno tra i possibili rischi connessi al verificarsi di alcuni penosi eventi della vita: quello di non riuscire a pagare il mutuo.
E’ altresì vero, però, che il divario di forze e conoscenze fra le due parti del contratto fa sì che l'interesse economico e giuridico della banca facilmente prenda il sopravvento, a svantaggio del cliente; sopra tutto, ciò accade quando la banca cumula in sé la posizione di intermediario, contraente e beneficiario del contratto e, magari, concorda e gestisce i contratti con una Compagnia di Assicurazione di sua emanazione.
In tal caso si determina una situazione in cui l'approfittamento ai danni del cliente, in termini di contratti (2), ricarichi e spese, diviene estremamente probabile (per non dire certo) (3). Le cifre in gioco, singolarmente non grandissime, divengono, nel complesso, enormi e costituiscono una importante voce dei ricavi degli intermediari e degli assicuratori.
Tale aspetto economico spiega perché banche e compagnie abbiano sostanzialmente disatteso, in questo ambito, le norme di legge relative all'individuazione e alla gestione dei conflitti di interesse con la clientela oltre che la resistenza da esse opposta alle richieste di rimborso della quota parte dei premi non goduti in caso di surroga dei mutui.
La necessità di porre rimedio all'estremo svantaggio che per il privato comporta l'anzidetta commistione dei ruoli di intermediario, contraente e beneficiario, ha stimolato un intervento decisamente drastico dell'ISVAP, l'Authority che sovrintende alle assicurazioni.
L'intervento in questione arriva dopo lunghi contrasti dell’ISVAP con alcuni intermediari e Associazioni di categoria (ABI ed ANIA) culminati con un ricorso al TAR, e consiste nella introduzione di una nuova norma regolamentare – attualmente posta in consultazione con il pubblico - modificativa dell'art. 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. L'Authority sottopone alla consultazione l'inserimento, all'art. 48 citato, di un ulteriore comma 1 bis secondo il quale: “Gli intermediari comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.”
Se verrà introdotta questa previsione le banche non potranno più fungere da intermediari di polizze in cui esse rivestano il ruolo di contraente e beneficiario.
Il cumulo dei ruoli sarà vietato.
Esse ben potranno continuare a beneficiare della garanzia assicurativa sui mutui, ma per la stipula dei relativi contratti, dovranno indirizzare i loro clienti verso il mercato.
La concorrenza e il consumatore ne potranno soltanto beneficiare.

(1) Un analogo fenomeno si è verificato anche in ordine ai finanziamenti ai consumatori (credito al consumo).
(2) Ad esempio i contratti prevedono una clausola in base alla quale, in caso di estinzione del mutuo, la quota parte di premio pagato e non goduto dal cliente mutuatario non viene restituito al cliente in quanto, come beneficiario, alla banca viene sostituito il cliente stesso. A prescindere dalle ragioni (fondate) per cui detta clausola possa qualificarsi invalida, non è dubbio l'intento di privilegiare la Compagnia e la banca a spese del cliente.
(3) Purtroppo gli intermediari sono ancora lontani dal concepire la loro attività nei confronti del cliente come “servizio”, ma continuano a ragionare in termini di vendita di prodotti al massimo prezzo.
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