testata ADUC
Banche, diritto del cliente ad ottenere copia di singole operazioni
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Marco Solferini
9 ottobre 2018 10:54
 
Relativamente al diritto del Cliente di ottenere copia delle singole operazioni compiute attraverso la sua Banca occorre osservare che lo stesso è determinato dalla corretta applicazione dell'art. 119 Tub a mente del quale, fra l'altro, le banche devono fornire al Cliente se questi lo richiede, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e questo entro un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni dalla domanda, con addebito dei (soli) costi di produzione della documentazione (comma 4°, art. 119 Tub).

Tali costi ciascun Cliente dovrebbe poterli trovare elencati nella comunicazione di rendiconto annuale e nella quale vengono riepilogati dettagliatamente, anche per singole operazioni.

Per quanto concerne i contenuti e la portata dell'articolo 119 Tub, così come sopra menzionato, la Corte di Cassazione si è pronunciata sottolineando che affinchè sussista il diritto del Cliente a domandare la documentazione è sufficiente che ricorrano due condizioni: 1) la domanda dev'essere relativa a specifiche operazioni; 2) le operazioni per cui si chiede la documentazione devono essere relative solo agli ultimi 10 anni.

Oltre alla corretta interpretazione dell'art. 119 Tub sopraggiunge anche l'opportuna applicazione dell'art. 1175 c.c. a mente del quale: “il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” e quest'ultimo, inevitabilmente, nel contesto del rapporto Banca – Cliente, rimanda a quel diritto autonomo in capo proprio al Cliente che nasce dall'obbligo di buona fede e che in tema di esecuzione del contratto si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici doveri e/o obblighi contrattuali o extracontrattuali si sostanza nel noto principio del non recare danni (neminem laedere). In buona sostanza si tratta di agire realizzando l'interesse dell'altra parte.

A tutto ciò si aggiunge l'altrettanto noto contenuto dell'art. 1375 c.c. secondo cui “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede” e l'art. 1374 c.c. dispone che “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o in mancanza secondo gli usi e l'equità”.

In definitiva pertanto il diritto del Cliente di ottenere copia delle singole operazioni poste in essere è, a ben guardare, un diritto autonomo e specifico, nascente dall'obbligo, anzitutto, da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede.

Riassumendo quindi, pare ben poco probabile che una Banca possa negare al Cliente il diritto di ottenere copia dell'operazione conclusa per il loro tramite (anche nel caso si tratti di un Gruppo) opponendo qualsivoglia motivazione che non sia potenzialmente pretestuosa.

L'eventuale silenzio diniego poi è valutato anche in termini peggiorativi in quanto rappresenta un modo della Banca di sfruttare una posizione di vantaggio ai danni del Consumatore.

Per quanto concerne invece le modalità di richiesta, è necessario che la stessa possegga alcuni requisiti minimi fra cui: 1) i dati personali per esteso del Cliente, 2) il tipo di rapporto cui è correlata la richiesta quali ad esempio i riferimenti del c/c o del dossier titoli, 3) il periodo di tempo in cui si è verificata l'operazione da documentare.

Evitare formule omnicomprensive quali: “chiediamo l'invio di tutta la documentazione”.

La forma della richiesta è quella dell'istanza. Necessaria in quanto, laddove la Banca non assolva al proprio obbligo può essere obbligata ex. art. 210 c.p.c con l'ordine di esibizione in processo a condizione però e per l'appunto, che il Cliente l'abbia già domandata prima con istanza ex. art. 119 Tub che, qualora non adempiuta ne consente la successiva richiesta giudiziale.

Naturalmente qualora la Banca non ottemperi al rilascio di copia della documentazione si espone anche al potenziale risarcimento del danno.
Pubblicato in:
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS