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Immigrati. Regolarizzazione 2009
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Articolo di Francesca Testini *
9 febbraio 2011 9:48
 
La sanatoria del 2009 (che ha permesso la regolarizzazione di colf e badanti) si è, successivamente, e nella maggior parte dei casi, sviluppata in due modi:
- da una parte il datore di lavoro che non si è presentato il giorno della convocazione in prefettura per perfezionare il contratto di lavoro e, di conseguenza, permettere allo straniero di ottenere il permesso di soggiorno;
- dall’altra parte (vedi i casi di Brescia e non solo) in cui il cittadino extracomunitario è stato truffato in toto con richieste false e previo compenso di denaro.
Nel primo caso -cioè quando il datore non si è recato presso lo Sportello Unico,-secondo una recente sentenza del Tar Lombardia (n.7528 del 15 dicembre 2010), quando naturalmente sussistono gli elementi necessari per accogliere la domanda di emersione, la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del solo datore di lavoro; pertanto, in caso di abbandono, la procedura può essere definita con il rilascio, ex art. 22 comma11 T.U., di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
E’ possibile quindi, in caso di archiviazione del procedimento, o un riesame alla Prefettura che ha emesso un provvedimento o direttamente, il ricorso al Tar competente.
Nel secondo caso -che riguarda centinaia di cittadini extracomunitari truffati ed eventuali persone offese in un procedimento penale- è possibile presentare denuncia circostanziata alla Procura della Repubblica e, previo parere positivo proprio della Procura, ottenere un permesso di soggiorno da parte della Questura, ex art.18 T.U. A Verona e a Venezia già sono stati rilasciati questo tipo di permessi, con validità 6 mesi, che potranno essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
Questi sono gli strumenti, che ad oggi, la legge consente a tutela degli stranieri -ormai e spesso- vittime di organizzazioni o singoli cittadini, al fine di lucrare denaro.

* Avvocato in Foggia

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