testata ADUC
Liti fiscali. Reclamo e mediazione, imparzialita' garantita? Macche', chi giudica e' parte in causa!
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Rocco Martino Maugeri
14 aprile 2012 12:45
 
Una sintesi perfetta che riporta agli albori del diritto: chi accusa e' anche giudice. Potremmo cosi' definire quanto previsto dall'art. 39 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, (governo Berlusconi), la cosiddetta manovra correttiva, che ha introdotto nell'ambito tributario l'istituto del "Reclamo" (*), quale conciliazione in via amministrativa attivabile tra l'Agenzia delle Entrate ed il contribuente. E' del tutto evidente che il "Reclamo" non si ispira a criteri di imparzialita' ed indipendenza dell'azione extragiudiziale perche' sara' l'ente che ha emesso l'atto, cioe' l'Agenzia delle Entrate, insomma il fisco, che rivestira' la duplice veste di giudicante e parte in causa senza garantire la figura di terzieta' dell'organo decidente. Insomma l'Agenzia delle Entrate se la suona e se la canta.
Vediamo nel dettaglio alcuni aspetti della nuova normativa.
L'atto di reclamo deve essere obbligatoriamente esperito, pena l'inamissibilita' del ricorso tributario, al verificarsi di due condizioni essenziali:
1) il valore della lite (inteso per tale l'ammontare del tributo al netto di interessi e sanzioni, oppure le sole sanzioni in caso di atto di irrogazione delle stesse) deve essere di importo non superiore ad euro 20.000,00;
2) l'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate (con esclusione di quelli emessi dalle Dogane, Enti Locali, Comuni, Camere di Commercio ed Inps) deve essere notificato a decorrere dal 1 aprile 2012.
In tutti i casi in cui entrambe le condizioni suddette non si siano verificate, la fase di conciliazione in via amministrativa non e' attivabile e l'unico strumento di impugnazione dell'atto emesso dall'Amministrazione finanziaria rimane il ricorso tributario.
Al contrario, al verificarsi delle condizioni (valore della lite e decorrenza dell'atto), la mancata proposizione della fase conciliativa rendera' inammissibile il ricorso successivamente proposto alla Commissione Tributaria.
L'atto di Reclamo e' un vero e proprio "ricorso anticipato" ed in quanto tale dovra' contenere tutti gli elementi caratterizzanti l'atto di ricorso:
1) obbligo di assistenza tecnica;
2) modalita' di stesura del ricorso;
3) provvedimenti e autonomia degli atti impositivi;
4) modalita' di notifica del ricorso;
5) termine per la notifica del ricorso;
6) documenti da depositare.
Il "ricorso anticipato" andra' presentato entro il termine di 60 giorni all'Agenzia delle Entrate che ha emanato l'atto, mediante ufficiale giudiziario, consegna diretta o spedizione in plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno, e dovra' contenere una richiesta di annullamento parziale o totale dell'atto impugnato o una proposta di mediazione (rideterminazione della pretesa tributaria) formulata direttamente dal contribuente.
Nel caso di mediazione raggiunta tra ente impositore e contribuente, le sanzioni amministrative si applicheranno in misura del 40% in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla mediazione (quindi il vantaggio vero della mediazione e' l'abbattimento delle sanzioni per il 60% del loro ammontare).
Dopo 90 giorni dalla notifica dell'atto in caso di inerzia dell'ente ricevente, oppure di mancato accoglimento parziale o totale del reclamo o di mancata mediazione raggiunta, il contribuente dovra' depositare l'atto di reclamo (che costituira' l'atto di ricorso in tutti i suoi aspetti, soprattutto in riferimento ai motivi) alla Commissione Tributaria entro 30 giorni.
Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio, decorrera';
1) in caso di inerzia dell'amministrazione decorsi i 90 giorni computati dal momento in cui l'ente ha ricevuto il reclamo;
2) in caso di notifica di diniego o di accoglimento parziale dal giorno di ricezione dell'atto ad opera del contribuente.

(*) Per approfondimenti si veda qui
Pubblicato in:
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS