Madri separate. Frequentazione nell’affidamento condiviso e aspettative di vita al femminile
Premessa - In un precedente articolo era stata evidenziata la penalizzazione che colpisce, in generale, la donna nelle professioni tecnologiche nonché nell'accesso ai quadri dirigenziali. Con le presente verrà analizzata l'esistenza di effetti negativi ancora più pesanti a carico del particolare sottoinsieme delle madri separate. Per procedere in tal senso si dovrà anzitutto tenere conto della forte divaricazione che esiste tra legge e prassi, o meglio tra ciò che alcuni intendono come volontà del legislatore e l'interpretazione - con le relative giustificazioni - che ne viene data dalla maggioritaria giurisprudenza e che molti soggetti femministi difendono: in pratica tra un modello paritetico di affidamento dei figli e un modello a genitore prevalente. Verranno presentate nel seguito le due letture parallele che, pur dandone valutazioni tra loro incompatibili, concordano nel ritenere che dalla prassi scaturisce una forte penalizzazione al femminile nell'ambito sia della carriera che della vita privata.Per meglio comprendere questa probabile incoerenza l’analisi verrà sviluppata sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello della opportunità.
La questione della legittimità - Poiché la prima inibisce la seconda (nel senso che se una determinata lettura non rispetta le prescrizioni è superfluo, in uno stato di diritto, porsi problemi di opportunità) cominceremo anzitutto a considerare i limiti interpretativi delle norme in vigore.
Per quanto attiene al modello paritetico, chi lo sostiene fa riferimento anzitutto alla volontà del legislatore, ritenendo che questa lettura sia l’unica fedele alla norma, quanto meno sotto il profilo delle priorità. Ciò prioritariamente sulla base dell’art. 337 ter comma I c.c., che non introduce alcuna distinzione tra un genitore e l’altro, ma li accomuna nel paritetico diritto-dovere di essere presenti nella vita dei figli e provvedere ai loro bisogni. D’altra parte, la stessa Suprema Corte non ha potuto fare a meno di ammettere che la pariteticità, applicata in ogni suo concreto aspetto, corrisponde perfettamente alle previsioni di legge. Consideriamone un recentissimo esempio:
“Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere (Cass. 19323/2020, Cass. 9764/2019). Cass. 17222 /2021). Non solo, dunque, si ammette che la norma privilegia la paritetica presenza dei genitori, ma le possibili eccezioni potranno trovare giustificazione solo in ragioni gravi. Anche se, ovviamente, si possono verificare circostanze di fatto (allattamento, notevole distanza tra le abitazioni dei genitori ecc.) che rendono pressoché impraticabile la pariteticità e giustificano provvedimenti di altro segno. L’essenziale è non confondere la regola con l’eccezione.
Fin qui perfetto accordo con la volontà del legislatore come facilmente deducibile dai lavori preparatori della riforma del 2006. Ecco però che il testo continua come segue: “… Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Con il che la Suprema Corte si smentisce clamorosamente nell’arco di poche righe, visto che dà per scontato che debba esserci un genitore meno presente, addirittura definito come “non convivente”, come se perfino i minimali w-e alternati, mai negati neppure al tempo dell’affidamento esclusivo, dovessero essere vissuti dal figlio come una estemporanea ospitalità e non una permanenza in un ambiente di propria appartenenza.
Chi scrive, dunque, riconosce senza difficoltà che perfino presso la Suprema Corte i diritti dei figli di cui al codice civile sono misconosciuti, ma ritiene doveroso attenersi alla legge, se non altro in forza dell’art. 101 comma II della Costituzione che subordina alla legge l’operato del giudice.
I motivi di opportunità - Tutto ciò premesso, pur non concordando nel dare all’interprete la possibilità di soluzioni squilibrate ove non siano le uniche praticabili, ovvero se non come eccezione rispetto ad una diversa regola, non si arriva a conclusioni diverse fondando l’analisi su considerazioni di opportunità.
Sono, infatti, ben noti gli argomenti di chi sostiene che il cosiddetto interesse del minore è meglio realizzato con una collocazione prevalente presso un solo genitore, che lo gestirà con minimali possibilità di interferire da parte dell’altro, assumendo teoricamente in prevalenza solo le scelte della vita quotidiana, ma in pratica favorito dalla magistratura anche nel caso di contrasti sulle decisioni principali proprio in forza della maggiore presenza. Un modello, del quale si afferma apoditticamente la legittimità, per poi sostenerne l’utilità con ampio ricorso ad accattivanti argomenti come la “stabilità”, l’ “equilibrio” e l’unicità dell’indirizzo educativo. Tesi, tuttavia, avanzata da soggetti sicuramente interessati ma privi in genere di esperienza personale diretta, per replicare alla quale nulla può essere più convincente di ciò che gli stessi diretti interessati hanno dichiarato in audizione in Senato attraverso l’associazione nazionale «Figli con i figli», formata da figli di genitori separati oggi maggiorenni. Vollero, infatti, descrivere se stessi e la propria passata situazione come segue: “… soggetti mediamente con un discreto e crescente grado di autonomia, in grado di organizzare appropriatamente la propria giornata - ovviamente tenendo conto delle possibilità familiari - e che desiderano poter gestire il tempo con la maggiore flessibilità possibile, ma che oggi ne sono impediti dall’obbligo di dividersi rigidamente tra genitore collocatario (stravolto dalla fatica) e non collocatario, al quale sono legati dai ceppi del “diritto di visita”. Un modello (oltre tutto non corrispndente al “condiviso” previsto dalla legge) squilibrato e asimmetrico, nel quale sono gli adulti a dettare e condizionare ogni passo, gestendo diritti indisponibili previsti come in capo ai figli. Una prassi che obbliga i figli ad una quotidianità defatigante, sballottati come pacchi postali da una casa all’altra per le spezzettate “visite” solo pomeridiane (martedì e giovedì presso il non collocatario se il w-e non è con lui, solo il mercoledì se lo è... e assurdità del genere), senza continuità, senza poter cenare e pernottare là dove ci si trova alle 7 (o alle 9) di sera, costretti a interrompere tassativamente lo svolgimento di un compito, una conversazione o un momento ricreativo per rivestirsi in fretta ed essere riportati e “scaricati” dal “genitore prevalente”... E tutto questo in nome e in difesa della “stabilità” e del presunto “superiore interesse” del minore... . Ma a nessuno viene in mente quanto sia faticoso e scolasticamente rischioso dover portare in cartella libri e quaderni per due giornate scolastiche, dovendosi ricordare di tutto ciò che può servire.”
Per poi prospettare con grande buonsenso come si vorrebbe che venisse organizzato un affidamento:
”In breve, si vorrebbe che il provvedimento del giudice mettesse i figli in condizioni di perfetta equidistanza dai genitori, gravati da uguali responsabilità e doveri. La loro parità permetterebbe ai figli di godere di pari opportunità di accesso e di ricevere da ciascuno di essi, flessibilmente, ciò che in specifici momenti più serva loro. In generale e in pratica, campo base fisso per settimane intere con lo stesso genitore, in modo da cambiare casa solo 4 volte al mese, lasciando che i compiti di cura assunti da ciascun genitore anche a contenuto economico (mantenimento diretto per capitoli di spesa) evitino, soprattutto ai figli più piccoli, assenze troppo lunghe di un genitore. Mentre la quotidianità costante presso l’uno e l’altro libererebbe ai figli adolescenti il fine settimana, giusto tempo della ricreazione e dello svago da trascorrere con i coetanei e non in visita al genitore “non collocatario”.
Le pari opportunità - Non dimenticando, tuttavia, che in questa nota si vuole porre l’accento principalmente sulle ripercussioni sulla parte materna di una soluzione rispetto all’altra, è innegabile che, se si limita la valutazione a quella sola componente del gruppo familiare, prescindendo dalle ricadute sulle altre, la maternal preference produce effetti consistentemente diversi. Innegabilmente, difatti, si può cogliere il vantaggio immediato della pressoché certa assegnazione della casa familiare, nonché della classica, sistematica, attribuzione di un assegno per il mantenimento dei figli. Tutto ciò considerando un tornaconto esclusivamente materiale a cui è da aggiungere l’indubbio privilegio affettivo del godimento di una maggiore presenza dei figli. Dunque nell’immediato, o nel breve periodo, la collocazione prevalente dei figli può costituire motivo di egoistica soddisfazione.
La limitazione temporale, tuttavia, è tutt’altro che leggera e viene scontata progressivamente nel tempo in misura sempre più pesante. Si pensi che mediamente il matrimonio che finisce con una rottura dura 17 anni e mezzo. Il che vuol dire che mediamente in quel momento i figli hanno circa sette anni (fonte Istat). Poi crescono. Pertanto mediamente la popolazione dei figli di genitori separati è costituita da adolescenti, l’età più ingrata e problematica per chi deve allevarli. Ciò vuol dire che al peso ordinario e quotidiano di una maggiore presenza, e quindi di un maggiore carico di accudimento, si vanno a sommare preoccupazioni e responsabilità che condizionano fortemente il genitore maggiormente presente, sul piano sia della vita privata che della carriera. Dopo di che, quando diventano autonomi e se ne vanno, quel genitore perde contemporaneamente l’assegno, il diritto alla casa e la gioia della presenza dei figli. Tutto questo mentre il recupero della libertà in termini di tempo non è più godibile perché tipicamente le opportunità sono ormai alle spalle.
Questo il bilancio nel medio periodo, questo il regalo della maternal preference e di ogni soluzione squilibrata. Considerazioni che sembrano, fortunatamente, condivise anche a livello legislativo, se nella Legge delega 32/2022 (in vigore dal 12 maggio 2022) - il cui esplicito scopo (art. 1) è “favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.“ - si legge tra i criteri applicativi previsti all’art. 2 punto b) “promuovere la genitorialita' e la parita' tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori ”.
Concludendo, sembra auspicabile che le agguerrite attuali capofila del femminismo mettano fine quanto prima a quella sorta di miopia sociale che le spinge a entusiasmarsi per avere ottenuto che ormai universalmente si dica e si scriva “assessora” (e simili), confondendo il genere delle parole con quello delle persone che rivestono un ruolo (secondo il loro ragionamento si dovrebbe dire “il guido” e non “ la guida” quando a condurre un gruppo è un uomo… quanti puristi della lingua italiana si stanno rivoltando nella tomba…) e a battersi al contempo con ogni energia (e, va ammesso, con pieno successo) per mantenere e consolidare tradizioni arcaiche di chiaro segno maschilista.
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