Morbo di Alzheimer: chi paga la retta della RSA?

Da diverso tempo il contenzioso tra cittadini e Residenze Sanitarie Assistenziali, RSA, verte quasi esclusivamente sulla ripartizione degli oneri economici.
Secondo la giurisprudenza italiana, se una persona affetta da Alzheimer si trova in una fase avanzata e necessita di cure sanitarie continuative e inscindibili da quelle assistenziali, la retta della RSA deve essere interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Le strutture, tuttavia, continuano a pretendere il pagamento delle rette con la conseguenza che, spesso alla morte della persona affetta dalla patologia, gli eredi agiscano per la restituzione delle somme che ritengono aver illegittimamente versato.
In questo contesto si inserisce la sentenza n. 80/2026 emessa dal Tribunale di Belluno che, facendo riferimento al D.Lgs 229/1999, al DPCM 14 Febbraio 2001 nonché al DPCM 12 Gennaio 2017 nonché alle decisioni precedentemente assunte dalla Corte di Cassazione soprattutto le sentenze n. 4558/2012, n. 22776/2016 e n. 28321/2017, ha ribadito che il criterio per l'imputazione integrale degli oneri economici al SSN non risiede nella condizione di non autosufficienza del paziente né nella diagnosi in sé, bensì nell'inscindibilità delle prestazioni sanitarie da quelle assistenziali.
La copertura integrale degli oneri economici a carico del SSN dipende, quindi, non dalla diagnosi della malattia o dal fatto che la persona che ne è affetta ha perso la propria autosufficienza, ma dall’accertamento, caso per caso e quindi in maniera concreta, che, per quel paziente, le prestazioni sanitarie fossero necessarie e inscindibilmente connesse a quelle assistenziali.
Chi deve fornire la prova di questa condizione?
Secondo l’attuale impostazione, a cui il Tribunale di Belluno, aderisce, è il ricorrente a dover provare la sussistenza dei presupposti ad esempio mediante la documentazione clinica in cui rientra, a pieno titolo, anche quella assistenziale relativa al periodo di ricovero.
Come si accerta la sussistenza delle condizioni?
La giurisprudenza sul punto può definirsi unanime.
La prova viene raggiunta tramite la documentazione medica e, se necessario, tramite il ricorso alla CTU, consulenza tecnica d’Ufficio.
Sarà, quindi, necessario ricostruire tutta l’evoluzione della malattia al fine di dimostrare come la stessa si è sviluppata e con che conseguenze.
Per farlo dovranno essere conservati per poi essere consegnati in giudizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cartella clinica, il piano assistenziale individuale (PAI) e verbali delle Unità di Valutazione Geriatrica.