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Reato guida sotto effetto droghe. Occorre essere alterati, non solo aver assunto la sostanza. Cassazione
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Articolo di Smeralda Cappetti
21 febbraio 2024 11:23
 

La Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale con Sentenza del 19 febbraio 2024 n. 7199  ha stabilito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione psicofisica), non è sufficiente che il conduttore si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.

In altri termini, la condotta tipica della contravvenzione di cui all'art. 187 D.Lgs. n. 285 del 1992 non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida "in stato di alterazione psicofisica" determinato da tale assunzione e, pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità del conduttore non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Ciò richiede, quindi, non soltanto l'accertamento del dato storico dell'avvenuto uso di sostanze stupefacenti, ma anche quello dell'influenza sulle condizioni psico-fisiche dell'assuntore durante il tempo della guida del veicolo. 

Abbiamo l'impressione che questa sentenza stravolgerà molto i pronunciamenti giudiziali in materia.

Qui il video sul canale YouTube di Aduc

 
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