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Responsabilita' medica: per l’errore del medico generico, paga anche l’Asl
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Articolo di Claudia Moretti, Maria Elena Pini
30 aprile 2015 12:07
 
 Con una recente sentenza, la Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: “la Asl è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 c.c. del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge”.
La pronuncia è estremamente importante perché riconosce la responsabilità diretta del medico generico e, per il suo tramite, dell'Asl, e lo fa in virtù della stessa legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale e dei LEA. Queste normative creano un'obbligazione ex lege dell'Asl e, quindi, un diritto dell'utente, che ne è creditore.
I fatti
I ricorrenti hanno agito nei confronti dell'Asl e del medico generico perché questo, chiamato la mattina per sintomi di ischemia cerebrale, si recava in visita soltanto il pomeriggio e disponeva cure inadeguate in base ai sintomi. Il paziente rimaneva paralizzato.
In primo grado il Tribunale condannava il medico generico in ragione del comportamento colposo e l'Asl in solido. Entrambi impugnavano la sentenza. La Corte d'Appello accoglieva il gravame dell'Asl, rigettando quindi la domanda risarcitoria dei danneggiati nei suoi confronti, poiché questa avrebbe assunto soltanto un obbligo di organizzazione, e non anche obbligazioni dirette nei confronti del paziente, ed altresì per l'assenza di rapporto di subordinazione del medico, sul quale l'Asl non avrebbe potuto esercitare alcun potere di vigilanza e controllo; confermava, invece, la condanna del medico. Avverso tale sentenza, proponevano impugnazione gli eredi del danneggiato per violazione degli artt. 1228 e 2049 c.c..
La sentenza.
La Corte di Cassazione osserva che la legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale (l. 833 del 1978) ha stabilito che vi siano “livelli di prestazioni che debbono essere, comunque, garantiti a tutti i cittadini” (art. 3) e, tra questi, vi è l'assistenza medico-generica, che individua come specifico compito attribuito alle Unità Sanitarie Locali (art. 14, comma 3, lett. h)). In forza di queste disposizioni, le Usl provvedono ad erogare l'assistenza medico-generica in forma domiciliare, tramite il medico generico, ed ambulatoriale, assicurando i livelli di prestazione stabiliti dal piano sanitario nazionale. Tale servizio costituisce un diritto dei cittadini, i quali scelgono il personale, sia in ambito ospedaliero, che nel territorio del Comune di residenza attraverso l’individuazione di un medico di base, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. La scelta del medico generico avviene, quindi, nei confronti dell'Usl; il medico scelto è tenuto a prestare l'assistenza medico-generica in quanto convenzionato ed in forza di tale rapporto. Questa configurazione non è mutata con l’introduzione delle Asl, che sono dotate di maggiore autonomia: l'assistenza medico-generica è rimasta tra le competenze principali e spetta loro provvedere a garantire i livelli uniformi di assistenza nel proprio ambito territoriale (art.1, d. lgs. 502 del 1992). Il vincolo dei medici generici all'Asl, espresso nella convenzione, si evince anche dal rapporto economico fra i due soggetti: questi percepiscono remunerazione non da parte dell'utente, ma esclusivamente dalla Asl (finanziate, di fatto, dalla fiscalità generale).
Si configura, pertanto, un'obbligazione ex lege per l'Asl di prestare l'assistenza medico-generica nei confronti dell'utente. Questa viene adempiuta mediante l'attività del medico -nel caso specifico non dipendente, ma convenzionato col S.S.N., che assume carattere di rapporto “parasubordinato” perché, pur essendo autonomo, si caratterizza per una prestazione d’opera continuativa-. L’obbligazione non deriva da contratto e, pacificamente, neppure da fatto illecito, ma da “altro atto o fatto” di cui all'art. 1173 c.c..
Per la fase patologica del rapporto, la disciplina è quella degli art. 1218 e ss. e 1228 c.c.. La responsabilità contrattuale dell'Asl deriva direttamente dall'obbligazione originaria che lega il S.S.N. e l'Asl all'utente finale.

(1) n. 6243 del 27/3/2015, la Corte di Cassazione, Sez. III
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