Servizi finanziari a distanza: più tutele per i consumatori e nuove regole per le piattaforme online
Col decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2673, ridisegnando la disciplina dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Il provvedimento, che si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026, interviene su Codice del consumo, Testo unico bancario e Codice delle assicurazioni private, con l’obiettivo di rafforzare la tutela del consumatore nell’era della digitalizzazione dei servizi finanziari.Svolta “digitale” dei contratti finanziari, più trasparenza e recesso con un “click”
L’evoluzione digitale ha trasformato il modo in cui i cittadini accedono ai servizi bancari, assicurativi e finanziari. Se da un lato la velocità del “click” offre comodità, dall’altro espone i risparmiatori a rischi di opacità e opzioni impulsive. Per replicare a queste sfide, è stato emanato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, che recepisce la direttiva (UE) 2023/2673. L’articolato, in vigore dal 23 gennaio 2026, non si limita a un mero update tecnico, bensì ridisegna l’architettura delle tutele per i contratti conclusi a distanza, integrando nuovi e potenti tools nelle mani dei consumatori.
“Rete di Sicurezza” nel Codice del consumo
La disciplina è stata inserita direttamente nel Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) tramite l’introduzione della Sezione II-bis, così da superare la frammentazione normativa precedente, abrogando la vecchia direttiva 2002/65/CE e creando un coordinamento organico con le norme generali sui contratti a distanza. La novella agisce come una vera e propria “rete di sicurezza” (safety net): si applica a tutti i servizi finanziari commercializzati a distanza che non siano già coperti da specifiche normative di settore dell’Unione Europea, garantendo che nessun consumatore resti privo di protezione solo perché utilizza uno strumento tecnologico avanzato.
Funzione di recesso
La novità più impattante per la vita quotidiana degli utenti è l’introduzione dell’articolo 54-bis, dedicato all’esercizio del diritto di recesso tramite interfacce online. Per porre fine a procedure di disdetta labirintiche, il decreto impone ai professionisti l’obbligo di inserire una specifica funzione di recesso (comunemente denominata “tasto di recesso”), che tuttavia deve rispondere a requisiti rigorosi:
- visibilità e accessibilità: deve essere indicata in modo facilmente leggibile con le parole “recedere dal contratto qui”, ovvero dicitura equivalente inequivocabile;
- disponibilità: deve essere fruibile in modo continuativo per l’intero time lapse in cui è possibile ripensarci (solitamente 14 giorni, o 30 per le pensioni complementari);
- procedura guidata: una volta cliccato, il sistema deve consentire all’utente di fornire le informazioni necessarie e, in seguito, presentare la richiesta tramite una “funzione di conferma” chiaramente contrassegnata con la scritta “conferma recesso”;
- certezza della ricezione: a seguito della conferma, l’operatore deve inviare “senza indebito ritardo” un avviso di ricevimento su supporto durevole (es. e-mail o PDF), completo di data e ora della trasmissione.
Trasparenza 2.0, i nuovi obblighi informativi
Il decreto eleva gli standard dell’informativa precontrattuale, consapevole che nel mondo digitale le informazioni spesso scorrono troppo velocemente per essere assimilate. Tra i nuovi obblighi emergono:
-costi occulti: il professionista ha l’onere di indicare chiaramente ogni costo specifico aggiuntivo legato all’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza (es. tariffe telefoniche speciali);
- sostenibilità (ESG): se il servizio finanziario integra fattori ambientali o sociali nella strategia di investimento, gli obiettivi ESG perseguiti devono essere esplicitati chiaramente prima della sottoscrizione;
- “promemoria di ripensamento”: se le informazioni precontrattuali vengono fornite meno di 24 ore prima della conclusione del contratto, l’operatore è obbligato a inviare al consumatore un promemoria del diritto di recesso tra il primo e il settimo giorno successivo alla sottoscrizione; questa misura mira a contrastare le decisioni prese sotto pressione o troppo rapidamente.
Spiegazioni adeguate e supporto umano
In un’epoca di chatbot e intelligenza artificiale, il decreto in argomento introduce un diritto fondamentale: il consumatore può richiedere l’intervento di un operatore umano. Il professionista deve fornire spiegazioni adeguate che consentano all’utente di valutare se il contratto proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Se il cliente lo richiede, quindi, ha il diritto di interagire con una persona fisica per ottenere chiarimenti, superando così le barriere poste da interfacce puramente automatizzate.
Vigilanza e sanzioni, tolleranza “zero” per le violazioni
Al fine di garantire che le norme in disamina non restino sulla carta, il decreto rafforza il sistema sanzionatorio e definisce chiaramente le competenze. In dettaglio:
- autorità di settore: il check sul rispetto delle nuove norme viene affidato alle autorità indipendenti: Banca d’Italia, Consob, IVASS e COVIP, ciascuna per il proprio ambito di competenza (bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale);
-msanzioni pecuniarie: le violazioni dei nuovi obblighi (specialmente quelle relative al tasto di recesso o alle informative incomplete) espongono i professionisti a procedimenti amministrativi e sanzioni pecuniarie rigorose (nel range euro 7.500–75.000, raddoppiabile), coordinate anche a livello europeo in caso di violazioni transfrontaliere;
- validità del contratto: rimane fermo il principio per cui il mancato rispetto degli obblighi informativi può incidere sulla validità stessa del vincolo contrattuale, offrendo al consumatore ulteriori leve legali di tutela.
(Laura Biarella su IlSole24Ore del 15/01/2026)
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