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Stipendi: dal 1 Luglio vietato pagarli in contanti
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Articolo di Rita Sabelli
11 luglio 2018 13:33
 
Dallo scorso 1 Luglio tutti gli stipendi del settore privato devono essere pagati in modo tracciabile, ovvero con bonifici bancari, pagamenti elettronici, assegni o pagamenti tramite un conto corrente di tesoreria.
La legge precisa che NON possono essere utilizzati contanti consegnati direttamente al lavoratore, e che la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di pagamento (1).

I datori di lavoro che non rispettano questa disposizione sono multabili con una sanzione variabile da 1000 a 5000 euro. L’ispettorato del lavoro è intervenuto sul punto precisando che la suddetta sanzione va applicata per ogni mensilità di paga per la quale è avvenuto l’illecito, a prescindere dal numero dei lavoratori interessati.
Ha anche precisato che sono compresi nell’obbligo tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Aggiunge che tra gli strumenti di pagamento utilizzabili ci sono anche le carte prepagate intestate al lavoratore, anche non collegate ad un iban (2).

Il vincolo non vale per i contratti degli addetti ai servizi familiari e domestici (colf, badanti) che rientrano nel contratto collettivo nazionale (CCNL) stipulato dalle associazioni sindacali, i cui stipendi quindi possono essere pagati ancora in contanti.
Anche i rapporti di lavoro del settore pubblico non sono coinvolti, considerando che già da tempo gli stipendi della pubblica amministrazione devono essere tracciabili (non pagati in contanti) se di importo superiore a 1.000 euro secondo quanto disposto dalle norme antiriciclaggio.

Per approfondire tutte le limitazioni all’uso del contante vigenti in Italia si veda la scheda pratica CONTANTI: GUIDA AI LIMITI DI UTILIZZO

(1) Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi da 910 a 914
(2) Note Ispettorato nazionale del lavoro n.4538/2018 e n.5828/2018

 
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