Telemarketing energetico: la nuova norma c'è, ma il vero deterrente manca
L'esperienza del legislatore italiano in tema di telemarketing negli ultimi anni può essere descritta come una spirale che procede per cerchi concentrici: lentamente, molto lentamente, ci stiamo avvicinando alla soluzione del problema del telemarketing selvaggio che da anni indichiamo come l'unica seria, ovvero vietare il telemarketing e vietare i contratti telefonici.
Lo si vede guardando la progressione di quanto è stato fatto: prima il Registro delle Opposizioni, poi l'inibizione di alcuni numeri di telefono, poi i filtri antispoofing. Tutti strumenti inefficaci, perché si fondano sul presupposto della collaborazione degli operatori e della loro osservanza della legge.
Osservanza che – è sotto gli occhi di tutti – non c'è mai stata.
Nel frattempo i consumatori hanno continuato a subire telefonate non richieste, modifiche di operatori di telefonia, luce e gas mai autorizzate, pratiche commerciali aggressive, sleali, ingannevoli e in molti casi vere e proprie truffe.
Il Decreto Bollette restringe ulteriormente il cerchio, vietando – per ora solo nel settore delle utenze luce e gas – le chiamate di telemarketing finalizzate alla stipula di contratti e prevedendo due sole eccezioni:
– se è il consumatore a contattare telefonicamente o via internet l'operatore (e sarà l'operatore a dover provare questa circostanza)
– se il consumatore è già cliente di quello specifico operatore e ha espressamente prestato il
consenso a ricevere offerte commerciali
Un operatore con cui non si ha alcun rapporto contrattuale, dunque, non può chiamare in nessun caso, neppure invocando consensi generici raccolti altrove. L'onere di dimostrare la validità del contatto è interamente in capo all'operatore e i contratti stipulati in violazione del divieto sono nulli.
La prima reazione del consumatore distratto può essere di giubilo: finalmente! La realtà però è un po' diversa, perché la nullità del contratto non opera automaticamente, ma deve essere fatta valere. E deve essere fatta valere da chi vi ha interesse — cioè dal consumatore – che quindi, scoperta l'avvenuta attivazione di un contratto illegittimo dovrà:
– contestare la nullità con pec o raccomandata AR;
– chiedere il ripristino del servizio precedente;
– se tutto ciò non avviene spontaneamente dovrà rivolgersi a un servizio di conciliazione;
– in caso di mancato accordo andare davanti a un giudice.
In tutto questo periodo il servizio erogato andrà comunque pagato, perché diversamente si
configurerebbe un indebito arricchimento del consumatore. E qui si apre il vero nodo pratico: a quale prezzo va pagato quel servizio? Il consumatore chiederà legittimamente di non pagarlo alle tariffe previste dal contratto nullo, e tendenzialmente troveranno applicazione le tariffe delle tutele graduali.
Anche su questo aspetto, in assenza di accordo, si apre potenzialmente un ulteriore fronte di
contenzioso.
Per difendersi da qualcosa che non ha chiesto, il consumatore dovrà perder tempo, mettersi a “litigare”, e nel frattempo pagare.
Il vero deterrente, ancora una volta, è rimasto fuori. Lo ribadiamo: per fermare davvero il
telemarketing selvaggio servono conseguenze patrimoniali concrete per chi lo pratica. La proposta che abbiamo più volte avanzato, ispirata al modello spagnolo, è chiara: in caso di violazione del divieto, il consumatore deve essere esonerato dall'obbligo di pagare per il servizio reso, la società deve ripristinare a proprie spese il ritorno al precedente fornitore, e fino a quel momento le viene fatto divieto di sospendere l'erogazione del servizio. Nessuno di questi tre tasselli è entrato nella norma.
Senza di essi, per l'operatore scorretto il costo del comportamento illecito resta basso: il rischio peggiore è non incassare il sovrapprezzo del contratto truffaldino, mantenendo comunque il pagamento del servizio base.
In conclusione, la nuova norma è l'ennesimo cerchio della spirale: un po' più stretto del precedente, ma ancora lontano dal centro.
Ha il merito di aver introdotto un divieto (non ancora generale ma limitato a due soli settori, luce e gas) e di aver invertito l'onere della prova. Ma per disinnescare davvero il telemarketing selvaggio servirebbe il coraggio di colpire l'operatore scorretto dove fa più male, e cioè sul piano economico. Senza quel passo, i call center continueranno a fare quello che fanno da sempre: mettere le sanzioni a bilancio fra i costi imprenditoriali, perché la spesa vale sempre la resa.