testata ADUC
ANOMALIE: NON SI PUO' COMPERARE L'OLIO SFUSO, IL VINO SI
Scarica e stampa il PDF
Comunicato 
18 aprile 2001 0:00
 



Roma, 18 Aprile 2001. "Gli oli di oliva destinati al consumatore devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi". Cosi' recita la legge (1). Questo vuol dire che il contadino non puo' vendere olio di oliva sfuso pena orribili sanzioni. Evidentemente -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc- si vuole evitare le frodi degli oli di oliva falsi o tagliati con oli di semi vari, per cui viene prescritta la bottiglia chiusa ed etichettata. La norma e', come molte altre, ampiamente ignorata e applicata quando lo Stato vuol mostrare i muscoli. Il fatto strano e' che non abbiamo trovato analoga prescrizione per la vendita del vino, che puo' essere venduto sfuso. Eppure anche il vino e' soggetto ad ampie manipolazioni, come la vicenda del vino al metanolo ci ha insegnato. Insomma per lo Stato il consumatore deve essere tutelato dalle frodi: per l'olio si, per il vino no. Stranezze del sistema!
(1) art. 7, legge 35/1968 - Circolare Min. Industria 165/2000
Pubblicato in:
 
 
COMUNICATI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS