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Rette RSA. A totale carico del Ssn per i malati psichiatrici. Tribunale di Vicenza
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Comunicato di Claudia Moretti
4 febbraio 2019 9:49
 
  Può dirsi, ormai, consolidata la corrente giurisprudenziale di merito che pone ad esclusivo carico del SSN i costi di numerose prestazioni socio-sanitarie che Asl e Comuni vorrebbero accollare (in tutto o in parte) ai degenti (quando non anche ai parenti). E ciò in linea con quanto già stabilito in sede di legittimità.
A pronunciarsi in tal senso, questa volta, è il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2489/2018 del 17 ottobre 2018 *, in un caso di un ricovero di un soggetto affetto da malattia psichiatrica in una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale).

In breve Il caso.
Una struttura di ricovero ha adito il Giudice civile per veder condannare il Comune competente al pagamento del corrispettivo della “quota sociale” relativa al ricovero di un soggetto affetto da patologia psichiatrica, preso in carico dalle istituzioni socio-sanitarie. Il Comune si è difeso sostenendo l’esclusiva spettanza in capo al SSN degli oneri conseguenti, in ragione della natura della patologia dal quale il paziente era affetto (ritardo mentale ed epilessia).

Il giudice ha accolto la tesi del Comune, confermando la bontà delle sue ragioni e riassumendo, in modo ampio ed esaustivo la normativa in materia di prestazioni socio-sanitarie, così come delineate dalle leggi di rango primario e secondario. In buona sostanza ha riconosciuto come prestazione a totale carico del Sistema Sanitario anche “il trattamento farmacologico somministrato in struttura residenziale protetta in favore di un soggetto affetto da grave patologia psichiatrica”.

Ivi si legge, infatti: “il fattore discriminante per imputare l’onere al Servizio Sanitario è rappresentato dalla presenza di una patologia, un’inabilità, una disabilità o dipendenza che comporti la necessità di erogazione di prestazioni sociosanitario e ad elevata integrazione sanitaria o, quantomeno, di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, entrambe a carico del sistema sanitario”.
E ancora: occorre “includere nelle prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario i trattamenti farmacologici somministrati con continuità a soggetti con grave psicopatologia cronica, ospitati presso strutture che siano dotate di strumentazione e personale specializzato idonei ad effettuare terapie riabilitative. Tali ipotesi sono differenti dai casi in cui l’assistenza fornita a degenti sia meramente sostitutiva delle cure familiari, ipotesi escluse dai livelli essenziali di assistenza garantiti gratuitamente dal S.S.N….[…] Appare, infatti, evidente che, ove sussista la concomitanza di prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del Servizio Sanitario Nazionale, non vi sia luogo per una determinazione di quote..”

Chi dovesse trovarsi nelle condizioni di dover richiedere, per un proprio congiunto ricoverato, il pagamento al SSN, oltre che rivolgersi ad un legale esperto in materia per le valutazioni del caso, dovrà munirsi di un proprio consulente tecnico di fiducia (specializzato nella patologia del paziente), che analizzi la malattia e la terapia del soggetto ricoverato, nell’ottica della prevalente rilevanza sanitaria delle prestazioni che riceve o che dovrà ricevere.
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