Giovedì 11 giugno 2026
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Aiuti familiari non contano per l'assegno di mantenimento. Cassazione

Irriverente · Chiara Focardi ·

Con l’Ordinanza n. 16637 del 2026 pubblicata il 27.05.2026, la Corte di  Cassazione fa chiarezza in tema di valutazione della capacità contributiva del coniuge obbligato al mantenimento che a propria volta riceve aiuti economici dai familiari.

 

La vicenda trae origine da un giudizio di separazione personale tra coniugi introdotto avanti al Tribunale di Genova concluso con l’affidamento condiviso dei figli minori, il loro collocamento dalla madre, l’obbligo paterno al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e rigetto invece della domanda di assegno di mantenimento proposta dalla moglie. A fronte di tale decisione, la donna ha adito la Corte d’Appello per la riforma della sentenza, insistendo per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento a proprio favore, valorizzando gli aiuti economici che il marito riceveva dalla madre, pari a oltre € 5.000,00 mensili. Il Giudice di secondo grado ha riformato parzialmente la decisione, riconoscendo un assegno di mantenimento in favore della donna.

Il marito ha pertanto adito la Corte di Cassazione sostenendo che le somme ricevute dalla madre non dovevano essere considerate reddito stabile ai fini della valutazione della propria capacità contributiva per la determinazione dell’assegno di mantenimento verso la moglie.

 

La Suprema Corte in accoglimento, ha colto l’occasione per chiarire che la capacità economica del coniuge obbligato deve essere valutata sulla base di redditi effettivi, stabili e destinati a permanere nel tempo, non potendo infatti dipendere da aiuti eventuali rimessi alla libera volontà di terzi. Gli aiuti economici dei familiari, anche se continuativi e regolari nel tempo, sono sempre revocabili e hanno natura liberale e pertanto non costituiscono reddito in senso tecnico ai sensi dell’art. 156 c.c. e non possono rappresentare un parametro stabile per la determinazione dell’assegno di mantenimento. Diverso è invece il caso degli incrementi patrimoniali definitivi, come eredità o acquisizioni patrimoniali, che si verificano una tantum accrescendo definitivamente il patrimonio (quali le “altre circostanze” della norma) che incidono concretamente sulla situazione economica del soggetto e di cui il giudice può tenere conto.

 

Di conseguenza, il ragionamento della Corte d’Appello è stato ritenuto non condivisibile, per aver errato nel dare preminente rilievo agli emolumenti corrisposti dalla madre al ricorrente, perché così ragionando la Corte territoriale ha omesso di considerare che la valutazione del reddito del soggetto obbligato richiede un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro. Tale stabilità non può mai derivare da un evento incerto e non dipendente dalla volontà dell’obbligato qual è l’elargizione di una liberalità da parte dei familiari.

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