Venerdì 12 giugno 2026
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Alitalia: tempo fino al 31 Agosto per i rimborsi

Notizia ·
Il Decreto Legge n. 78 del 1 Luglio 2009, all'art. 19, comma 3, ha modificato l'7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33) riguardante i rimborsi per i risparmiatori coinvolti nel fallimento dell'Alitalia. 
Le principali novità riguardano l'innalzamento del rimborso per gli obbligazionisti ed un rimborso anche per gli azionisti. 
Agli obbligazionisti il rimborso è stato elevato a euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale. 
Ai titolari di azioni della società Alitalia viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione.
Anche nel caso degli azionisti, come per gli obbligazionisti, lo stato non tirerà fuori contanti bensì titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Per ogni obbligazionista i rimborsi non potranno superare i 100.000 euro mentre per ogni azionista il limite è di 50.000 euro. 
La procedura per accedere ai rimborsi sarà portata avanti dall'intermediario presso il quale si detengono i titoli. Entro  il 31 Agosto 2009 i risparmiatori devono compilare le domande presso gli intermediari i quali devono inoltrarle al ministero entro il 30 settembre. 
I rimborsi effettivi (ovvero i titoli) entreranno nei dossier titoli dei risparmiatori abbastanza lentamente. Per il 2009, infatti, c'è un limite complessivo di spesa pari a 100 milioni di euro. 
I rimborsi che supereranno questa soglia saranno effettuati nel 2010.
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