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 ITALIA - ITALIA - I cani possono stare in spiaggia. Tar Lazio
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5 aprile 2019 8:53
 
Questa la parte essenziale della sentenza 176/2019 del Tar del lazio-Latina.
Con ordinanza n. 70 del 21.3.2018, il Dirigente del Comune XXXXXX, nel disciplinare la stagione balneare compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2018, all’art. 2.1.7 (“Prescrizione sull’uso delle spiagge”), dedicato alle spiagge del Comune XXXXXX ha
vietato di “condurre e far permanere qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio, tutti i giorni dal primo giugno per tutta la durata della stagione balneare fino alla data del 30 settembre 2018, concedendo solo la possibilità agli animali di accedere alle spiagge unicamente negli stabilimenti balneari a pagamento i cui concessionari abbiano creato delle apposite zone per l’accesso degli animali.
Avverso il provvedimento impugnato XXXXXX, nella persona del legale rappresentante, premesso di essere stata riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e di avere interesse all’annullamento dell’atto sindacale, ha dedotto i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per difetto di motivazione; 2) eccesso di potere per irragionevolezza e violazione ella L.R. n. 866/2006, violazione art. 16 Reg. regionale n. 19/16; 3) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, poiché l’autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che imporre un divieto assoluto di accesso alle spiagge, il quale incide anche sulla libertà dei proprietari dei cani e non limitarsi ad indicare in via del tutto eventuale che tali aeree possono essere realizzate all’interno delle spiagge in concessione e a discrezione dei concessionari stessi.
Il Comune XXXXXX si è costituito in giudizio resistendo all’impugnativa.
Con ordinanza n. 82, emessa nella camera di consiglio del 10.5.2018, il Collegio ha accolto la domanda cautelare.
Alla udienza pubblica del 6 marzo 2019 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Il ricorso è fondato.
La associazione ricorrente deduce che l’ordinanza gravata – in parte qua – irragionevolmente impone ai conduttori di animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere, inassenza di una motivazione che giustifichi tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti.
Deduce altresì la manifesta irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità,
circa il rapporto tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l’incidenza sulle sfere giuridiche dei privati.
La totale assenza di motivazione, infatti, non consentirebbe di apprezzare se il divieto sia riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge.
La motivazione del provvedimento avrebbe dovuto inoltre contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, idonea a verificare anche il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l’Autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure
comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge.
La ricorrente evidenzia, altresì, come l’ordinanza sarebbe in contrasto con i principi espressi in sede regionale ed in particolare dell’art. 16, co. 8, del Reg. regionale.
Tali censure meritano accoglimento.
Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità.
Sotto tale ultimo profilo va evidenziato che il principio di proporzionalità impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal
provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici.
La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia.
In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche deldecoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche deve quindi ritenersi che il divieto - che non vale in assoluto per i gestori degli stabilimenti balneari a pagamento, che a loro discrezione ...abbiano creato delle apposite zone di accesso per gli animali - non sia sufficientemente controbilanciato da tale eventualità, non solo per la circostanza di creare una ingiustificata sperequazione tra cittadini ma anche in quanto affidato, come detto, alla mera facoltà del singolo concessionario.
Per le ragioni si qui esposte, il ricorso è fondato e va accolto, sicché il provvedimento in esame va annullato, nei limiti oggetto della impugnazione.
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