La consulenza finanziaria indipendente potra' essere svolta anche da societa'
Come e' noto l'Italia aveva recepito la seconda direttiva comunitaria sui servizi d'investimento (detta "MIFID 2") in maniera anomala per quanto riguarda la possibilita' di esercitare la consulenza finanziaria indipendente riservandola alle sole persone fisiche oppure a delle SIM di consulenza.
Nella prima versione del testo erano escluse anche le persone fisiche e noi ci battemmo affinche' venisse recepita la direttiva cosi' com'era (si veda, fra l'altro: clicca qui).
Fummo battuti perche' passarono emendamenti diversi dai nostri che introdussero la possibilita' di fare consulenza indipendente solo per le persone fisiche.
Sinceramente avevamo dato per persa la battaglia ed oggi dobbiamo riconoscere il merito alle persone che si sono battute perche' questa stortura fosse eliminata.
Ieri, infatti, e' passato al Senato l'emendamento all'art. 2 del DDL 1082 (disegno collegato alla manovra economica) che recita, testualmente:
Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente: "Art. 18-ter.
(Societa' di consulenza finanziaria)
1. A decorrere dal 1° ottobre 2009 la riserva di attivita' di cui all'articolo 18, non pregiudica la possibilita' per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsablita' limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza.
Nella prima versione del testo erano escluse anche le persone fisiche e noi ci battemmo affinche' venisse recepita la direttiva cosi' com'era (si veda, fra l'altro: clicca qui).
Fummo battuti perche' passarono emendamenti diversi dai nostri che introdussero la possibilita' di fare consulenza indipendente solo per le persone fisiche.
Sinceramente avevamo dato per persa la battaglia ed oggi dobbiamo riconoscere il merito alle persone che si sono battute perche' questa stortura fosse eliminata.
Ieri, infatti, e' passato al Senato l'emendamento all'art. 2 del DDL 1082 (disegno collegato alla manovra economica) che recita, testualmente:
Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente: "Art. 18-ter.
(Societa' di consulenza finanziaria)
1. A decorrere dal 1° ottobre 2009 la riserva di attivita' di cui all'articolo 18, non pregiudica la possibilita' per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsablita' limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, e' istituita una sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo".
Sul sito dell'associazione AssoFincance ( clicca qui ), che e' stata in prima fila in questa battaglia, si possono leggere tutti i dettagli.
Sul sito dell'associazione AssoFincance ( clicca qui ), che e' stata in prima fila in questa battaglia, si possono leggere tutti i dettagli.
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