Decreto giustizia-migranti è legge: cosa cambia su asilo, avvocati e magistratura
Nella serata di mercoledì 5 agosto la Camera dei deputati ha convertito in legge il cosiddetto decreto giustizia-migranti (decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100), con 165 voti favorevoli e 80 contrari. Il provvedimento, sul quale il governo aveva posto la questione di fiducia — incassando 191 sì — era già passato al Senato senza modifiche il 30 luglio scorso e doveva essere convertito entro l'11 agosto. Come riporta Il Sole 24 Ore, il testo interviene su due ambiti distinti: l'amministrazione della giustizia e il recepimento del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.
Sul fronte della giustizia, il decreto riforma l'esame di Stato per l'accesso alla professione forense: viene introdotta una sessione unica annuale, articolata in due prove scritte — redazione di un parere e di un atto giudiziario — e una prova orale, in luogo delle tre prove scritte attualmente previste. Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2026 la permanenza dei magistrati giudicanti nello stesso ufficio, per evitare vuoti di organico nei tribunali. Slittano anche altri termini già oggetto di rinvii precedenti: l'entrata a regime delle norme sulla composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari in materia di custodia cautelare in carcere viene differita al 28 febbraio 2027, le intercettazioni tramite infrastrutture digitali centralizzate al 31 dicembre 2027 e l'operatività del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie al 17 ottobre 2027. Il provvedimento destina inoltre risorse alla digitalizzazione della giustizia, con particolare attenzione alla continuità dei servizi di connettività e alla sicurezza delle infrastrutture regionali.
Sul versante dell'immigrazione, il decreto attua le prime disposizioni del Patto europeo su migrazione e asilo, entrato nella fase applicativa nel giugno 2026. Cambiano le procedure per la protezione internazionale: la procedura di frontiera per l'esame delle domande di asilo dovrà concludersi entro dodici settimane, mentre il periodo minimo che deve trascorrere dalla formalizzazione della domanda prima che il richiedente possa accedere al mercato del lavoro si allunga da sessanta a novanta giorni. Per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare vengono introdotti controlli sanitari e il fermo amministrativo. Se il richiedente non collabora alle procedure di identificazione o si sottrae agli accertamenti, è previsto il trattenimento oppure l'applicazione di misure alternative. La competenza sui ricorsi in materia di protezione internazionale, compresa la convalida del trattenimento, torna dalle Corti d'appello alle sezioni specializzate. Il decreto prevede anche l'adeguamento delle banche dati nazionali al sistema europeo Eurodac.
L'approvazione è arrivata al termine di un acceso confronto parlamentare: le opposizioni hanno contestato sia il metodo — l'uso reiterato della fiducia — sia il merito di alcune disposizioni, mentre la maggioranza ha rivendicato la necessità di adeguare l'ordinamento italiano alla nuova normativa europea e di rendere più efficiente il sistema giudiziario.