Diabete infantile, accompagnamento INPS anche se il minore è autonomo
Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione stabilisce che l'indennità di accompagnamento INPS spetta anche ai figli minori con diabete insulino-dipendente, anche quando conducono una vita apparentemente normale: camminano, mangiano da soli, frequentano la scuola senza bisogno di assistenza fisica visibile. La pronuncia, la n. 24402 del 3 agosto 2026 emessa dalla sezione Lavoro, ribalta un orientamento che per anni ha penalizzato molte famiglie.
Fino a oggi, infatti, la valutazione medico-legale si basava spesso su un criterio rigido: se il bambino cammina, mangia autonomamente e va a scuola senza assistenza fisica evidente, allora non ha diritto al beneficio economico. La Cassazione ha ora chiarito che questo automatismo è sbagliato: non serve dimostrare un'incapacità totale e generalizzata per ottenere l'indennità, ma è sufficiente che il minore non sia in grado, da solo, di gestire anche una sola azione quotidiana, purché essenziale per la sua sopravvivenza.
Il caso specifico riguardava una famiglia a cui il tribunale di primo grado aveva negato il beneficio, ritenendo il bambino sostanzialmente autonomo e la situazione descritta troppo generica. I genitori non si sono arresi e hanno portato la vicenda fino in Cassazione, ottenendo ragione. I giudici di legittimità hanno annullato la sentenza di merito perché il tribunale non aveva mai realmente valutato l'incapacità del minore di gestire da solo la terapia insulinica quotidiana, limitandosi a un giudizio superficiale basato sull'apparente normalità della vita del bambino.
Il fascicolo è stato quindi rinviato a un nuovo giudice, che dovrà riesaminare l'intero caso applicando il principio fissato dalla Cassazione, oltre a decidere sulle spese legali del procedimento. Secondo i giudici, un minore può semplicemente non avere ancora la maturità necessaria per comprendere il significato e l'importanza di una terapia salvavita come quella insulinica: in questi casi il diritto al sussidio scatta comunque, a prescindere dall'autonomia fisica dimostrata in altri ambiti della vita quotidiana.
Sul piano economico, l'indennità di accompagnamento non è soggetta a limiti di reddito e può essere cumulata con la pensione di invalidità civile. Considerando anche la tredicesima mensilità sulla pensione, l'importo complessivo annuo riconosciuto alle famiglie può arrivare fino a oltre 16.000 euro.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato la tutela dei minori con diabete di tipo 1 insulino-dipendente, superando la logica che faceva coincidere il diritto all'indennità con l'assenza totale di autonomia motoria o comportamentale, e spostando l'attenzione sulla effettiva capacità del bambino di gestire in autonomia gli atti terapeutici necessari alla propria sopravvivenza.