Lunedì 12 ottobre 2026
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Diffamazione social: lecita se poggia su un fatto vero. Cassazione

U.E. - ITALIA
Notizia ·

Un uomo era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver pubblicato su Facebook una serie di post offensivi contro l'amministratore di un'azienda, coinvolto in una vicenda riguardante alcuni sindaci sardi. Nei post l'imputato definiva il manager "codardo", "ignavo", "coniglio", "venditore di fumo" e "troglodita del diritto, dell'economia e della finanza". La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35656 dell'8 ottobre 2026, lo ha assolto con formula piena.

 

Come riporta La Legge per tutti, secondo l'accusa, accolta nei gradi di merito, l'uomo attribuiva al manager comportamenti intimidatori nei confronti dei sindaci dell'isola, e per questo lo aveva bersagliato con i cinque epiteti sopra citati sulla propria pagina Facebook.

 

La Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo la tesi della difesa: tutte quelle espressioni, pur avendo un evidente contenuto denigratorio, risultavano coperte dal diritto di critica sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Il punto decisivo della motivazione, secondo la ricostruzione della testata, sta nel fatto che ogni singola parola usata dall'imputato era collegata a una condotta precisa tenuta dal manager: gli epiteti "coniglio" e "codardo" si riferivano al suo rifiuto di un confronto pubblico sulla vicenda, mentre l'espressione "troglodita del diritto" alludeva a un'interpretazione ritenuta erronea delle norme in materia economica e finanziaria,  interpretazione a cui si ricollegava verosimilmente anche l'accusa di essere un "venditore di fumo". Sotto ogni insulto, insomma, c'era un fatto concreto e verificabile.

 

La sentenza richiama i tre requisiti che, secondo una giurisprudenza consolidata, devono sussistere perché la critica sui social, per quanto aspra o colorita, non sconfini nella diffamazione. Il primo è la presenza di un nucleo di verità alla base delle affermazioni: chi critica deve partire da un fatto reale, non da un'invenzione o da una mera illazione. Il secondo requisito è l'interesse pubblico della vicenda, cioè la rilevanza della questione per la collettività e non per meri interessi personali. Il terzo è il rispetto dei limiti della continenza, ovvero della misura espressiva: la critica non deve trasmodare in un attacco gratuito alla sfera morale della persona, a prescindere dai fatti contestati.

 

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che tutti e tre questi requisiti fossero rispettati, tenendo conto anche della marcata conflittualità che caratterizzava il contesto in cui la vicenda si era sviluppata. Un elemento che, secondo i giudici, giustificava un registro comunicativo acceso, pur restando ancorato a episodi concreti e documentabili, senza quindi sfociare in un'aggressione gratuita alla reputazione del manager.

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