CEDU: condanna per l'hater online, ma gli algoritmi delle piattaforme restano intoccabili
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso, il 19 maggio scorso, una sentenza destinata a fare discutere nel campo del diritto digitale. Il caso è Miladze contro Georgia (ricorso 41585/83): un attivista georgiano aveva pubblicato online contenuti giudicati volgari e aggressivi contro esponenti della classe politica locale, ritenendo di essere protetto dall'articolo 10 della Convenzione, che tutela la libertà di espressione.
Come riporta La Legge per tutti, i giudici di Strasburgo hanno respinto la sua difesa, validando l'intervento punitivo delle autorità georgiane. La Corte ha stabilito che l'uso di un linguaggio volgare e aggressivo, in assenza di una cornice satirica riconoscibile o di una precisa necessità espressiva, fa decadere le tutele previste per il dissenso. La sanzione inflitta — una multa di entità contenuta, senza ordini di rimozione del video né limitazioni all'ulteriore attività critica dell'interessato — è stata giudicata proporzionata e "esemplare" dagli stessi giudici europei.
La sentenza contiene tuttavia un aspetto che merita attenzione. La Corte ha anche stabilito che social media, blog e l'intero ecosistema digitale rientrano nel concetto tradizionale di spazio pubblico, applicando di fatto le restrizioni già vigenti per la stampa cartacea e la televisione all'ambiente online, e questo anche in assenza di una norma interna georgiana che lo prevedesse esplicitamente.
Il punto più controverso della pronuncia riguarda però la responsabilità per la diffusione del contenuto. Secondo la ricostruzione offerta dalla fonte, la ragione principale per cui il ricorrente ha perso la causa risiede nella sua mancata adozione di strumenti tecnici idonei a limitare la visibilità del video. In altri termini: l'utente è ritenuto responsabile anche dell'amplificazione virale del proprio contenuto, amplificazione che nella realtà dei fatti dipende in misura determinante dagli algoritmi di raccomandazione della piattaforma, sui quali il singolo non ha alcun controllo.
Ne emerge una distinzione giuridica netta: il cittadino che pubblica un contenuto risponde legalmente anche degli effetti della sua diffusione automatica, mentre le grandi piattaforme digitali — che progettano e gestiscono quei meccanismi algoritmici e ne ricavano profitto — restano immuni da qualsiasi forma di corresponsabilità. La legge, in sostanza, punisce chi ha lanciato il sasso, ma non chi ha costruito e gestisce l'amplificatore.
Questo schema ha ricadute concrete sul dibattito pubblico online: sanzionare economicamente un utente per la portata virale di un contenuto — portata che non dipende da lui — rischia di alimentare meccanismi di autocensura preventiva, scoraggiando qualsiasi forma di critica che possa diventare oggetto di diffusione incontrollata.