Italia. Tar Lazio: inammissibile ricorso Osidea Onlus su conservazione staminali cordonali
Il Tar del Lazio ha giudicato inammissibile il ricorso dell'associazione Onlus Osidea che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del 4 maggio 2007 del Ministro della Salute, riguardante 'misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale', nella parte in cui, all'art. 1 comma 7, viene affermato il divieto di istituire banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate, e di ogni forma di pubblicità connessa.
L'associazione ricorrente sosteneva la violazione da parte dell'ordinanza della legge 21 ottobre 2005 n. 219, che prevede la realizzazione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto. Ma il Tar, con sentenza n.1939/08, ricordando 'che la legge del 2005, individuando esplicitamente tra i soggetti autorizzabili anche le strutture private, si riferisce a strutture trasfusionali', ha osservato che, trattandosi la ricorrente di un'associazione culturale, 'non è legittimata ad agire, non ricoprendo quella posizione giuridica qualificata che le consentirebbe di lamentare una lesione diretta e concreta al proprio interesse'.
Il ricorso, aggiunge il Tar, è anche inammissibile 'per carenza di un concreto interesse'. Infatti l'invocata norma della legge 219/05 'subordinava l'autorizzazione alla costituzione di banche dati per cellule staminali alla emanazione di un decreto che individuasse i requisiti e i criteri per gli accreditamenti; regolamento che, seppure sia trascorso il termine previsto per la sua emanazione, non risulta ancora adottato'.
Il Tar ricorda infine che l'entrata in vigore, successivamente alla presentazione del ricorso, del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 191, che disciplina diversamente i criteri di individuazione delle strutture autorizzabili per la conservazione delle cellule staminali, prevedendo anche un termine di attuazione non ancora scaduto, 'dispiega sull'atto impugnatorio effetti di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse'.
'L'esigenza ormai indifferibile di autorizzare la raccolta e la conservazione delle cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale a fini terapeutici e di ricerca, da me sollevata fin dalla scorsa estate con una proposta di legge regionale, prima fra tutte le regioni italiane, e' confermata dalla recente sentenza del Tar del Lazio n.1939/08'. Lo afferma il Presidente della Commissione Sanita' del Consiglio Regionale del Lazio Luigi Canali.
'La mia proposta di legge, che mira a rendere disponibili questo tipo di cellule non solo per i familiari delle donatrici, ma anche per tutti i cittadini della regione, per la cura di importanti patologie, prevede la creazione di una banca regionale e di banche anche presso strutture private, per evitare che, come oggi succede, le donatrici si rivolgano all'estero. E' inammissibile che dispute interpretative in ordine alle competenze delle varie istituzioni ostacolino e blocchino un percorso, che in Regione Lazio abbiamo intrapreso con coraggio, volto a tutelare e salvaguardare su tutto la salute dei cittadini. Per questo auspico l'immediato passaggio della mia proposta di legge in aula per l'esame e l'approvazione'.
L'associazione ricorrente sosteneva la violazione da parte dell'ordinanza della legge 21 ottobre 2005 n. 219, che prevede la realizzazione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto. Ma il Tar, con sentenza n.1939/08, ricordando 'che la legge del 2005, individuando esplicitamente tra i soggetti autorizzabili anche le strutture private, si riferisce a strutture trasfusionali', ha osservato che, trattandosi la ricorrente di un'associazione culturale, 'non è legittimata ad agire, non ricoprendo quella posizione giuridica qualificata che le consentirebbe di lamentare una lesione diretta e concreta al proprio interesse'.
Il ricorso, aggiunge il Tar, è anche inammissibile 'per carenza di un concreto interesse'. Infatti l'invocata norma della legge 219/05 'subordinava l'autorizzazione alla costituzione di banche dati per cellule staminali alla emanazione di un decreto che individuasse i requisiti e i criteri per gli accreditamenti; regolamento che, seppure sia trascorso il termine previsto per la sua emanazione, non risulta ancora adottato'.
Il Tar ricorda infine che l'entrata in vigore, successivamente alla presentazione del ricorso, del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 191, che disciplina diversamente i criteri di individuazione delle strutture autorizzabili per la conservazione delle cellule staminali, prevedendo anche un termine di attuazione non ancora scaduto, 'dispiega sull'atto impugnatorio effetti di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse'.
'L'esigenza ormai indifferibile di autorizzare la raccolta e la conservazione delle cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale a fini terapeutici e di ricerca, da me sollevata fin dalla scorsa estate con una proposta di legge regionale, prima fra tutte le regioni italiane, e' confermata dalla recente sentenza del Tar del Lazio n.1939/08'. Lo afferma il Presidente della Commissione Sanita' del Consiglio Regionale del Lazio Luigi Canali.
'La mia proposta di legge, che mira a rendere disponibili questo tipo di cellule non solo per i familiari delle donatrici, ma anche per tutti i cittadini della regione, per la cura di importanti patologie, prevede la creazione di una banca regionale e di banche anche presso strutture private, per evitare che, come oggi succede, le donatrici si rivolgano all'estero. E' inammissibile che dispute interpretative in ordine alle competenze delle varie istituzioni ostacolino e blocchino un percorso, che in Regione Lazio abbiamo intrapreso con coraggio, volto a tutelare e salvaguardare su tutto la salute dei cittadini. Per questo auspico l'immediato passaggio della mia proposta di legge in aula per l'esame e l'approvazione'.
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