Maxi conguagli acqua: la Cassazione dà ragione all'utente se il contatore non è stato letto
Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione apre la strada alla contestazione dei maxi conguagli delle bollette dell'acqua quando il gestore, per anni, non ha effettuato le letture periodiche del contatore. Come riporta Money.it, la pronuncia n. 25882 del 28 settembre 2026 rappresenta un punto di svolta per chi si trova a dover pagare importi esorbitanti dopo anni di fatturazione basata su consumi stimati.
Il caso che ha portato alla decisione della Terza Sezione civile riguarda un contenzioso tra la società Publiacqua S.p.A. e un'attività commerciale a cui era stato richiesto un ingente conguaglio. Per anni l'utente aveva pagato bollette calcolate su consumi presunti, senza che nessuno si presentasse a leggere il contatore. Quando finalmente è stata effettuata una lettura, è saltata fuori una perdita occulta situata a valle del misuratore, cioè nell'impianto privato dell'utente. Una consulenza tecnica d'ufficio ha confermato sia l'esistenza della perdita sia il corretto funzionamento dello strumento di misura. L'utente si era quindi rivolto al giudice per ottenere lo scioglimento del contratto, il risarcimento dei danni e la dichiarazione di non debenza del conguaglio, mentre Publiacqua chiedeva il saldo delle fatture rimaste insolute. Nei primi due gradi di giudizio l'utente aveva avuto torto: i giudici avevano ritenuto che la proprietà privata dell'impianto fosse sufficiente a scaricare ogni responsabilità sul cliente, considerando la mancata lettura una mancanza di poco conto.
La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, stabilendo che il gestore ha l'obbligo, sia contrattuale sia normativo, di leggere periodicamente i contatori a intervalli regolari, senza poter inviare per anni bollette basate solo su consumi presunti. Tale dovere discende anche dal principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti previsto dall'articolo 1375 del Codice civile. Secondo i giudici, quando un gestore non effettua le letture, priva l'utente della possibilità di accorgersi di un'anomalia nei consumi e di intervenire in tempo per riparare il guasto, prima che il danno economico si aggravi. Nel testo dell'ordinanza la Corte ha chiarito che il perdurare dell'inconsapevolezza dell'utente non è un fattore estraneo al caso, ma rappresenta proprio ciò che l'obbligo di lettura periodica e di segnalazione dei consumi anomali avrebbe dovuto evitare.
La Cassazione non ha però cancellato direttamente la bolletta contestata: ha rinviato il caso a un nuovo giudice, che dovrà stabilire se letture regolari avrebbero permesso di scoprire prima l'anomalia e se un avviso tempestivo avrebbe consentito di riparare la perdita in tempo, riducendo così l'importo complessivo addebitato. La responsabilità per il guasto in sé resta dunque dell'utente, in quanto proprietario dell'impianto, ma la parte di conguaglio riconducibile al ritardo nella scoperta del problema, imputabile all'inerzia del gestore, non potrà ricadere sulle sue spalle.
Chi riceve una bolletta con un maxi conguaglio può inoltre far valere un'altra tutela, quella della prescrizione. Dal 1° gennaio 2020 i crediti relativi ai consumi di acqua, luce e gas si prescrivono infatti in due anni anziché nei cinque previsti in precedenza. Questo significa che gli importi riferiti a consumi più vecchi di due anni non sono più esigibili dal gestore. La prescrizione, tuttavia, non opera automaticamente: deve essere eccepita formalmente dal consumatore, che può farlo attraverso un reclamo scritto al gestore o rivolgendosi alla conciliazione ARERA in caso di mancata risposta. Il gestore, da parte sua, ha l'obbligo di indicare in bolletta gli importi ormai prescrivibili e di fornire all'utente un modulo apposito per contestarli.