Migranti e hub per i rimpatri all'estero: norme UE e sentenze
Il dibattito sui centri per il rimpatrio dei migranti situati fuori dal territorio nazionale — il cosiddetto "modello Albania" introdotto con il protocollo siglato da Roma e Tirana nel 2023 — continua a intrecciarsi con un quadro normativo e giurisprudenziale in evoluzione. Come riporta Affaritaliani, il punto di partenza è il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha escluso un divieto assoluto alla creazione di strutture per i rimpatri in Paesi terzi. Il parere, però, non equivale a una sentenza definitiva e non rimuove le condizioni sostanziali che ogni Stato membro è tenuto a rispettare.
Tali strutture, anche se collocate oltre i confini nazionali, restano soggette alle regole sul trattenimento, alla garanzia dell'assistenza legale e al controllo giurisdizionale. Nessuna classificazione come "Paese sicuro" può lasciare una persona in una condizione di limbo giuridico indefinita.
Sul piano della giurisprudenza europea, la Corte di Giustizia UE si era già pronunciata nel 2023 su un caso riguardante migranti transitati dalla Turchia e approdati in Grecia, i quali non erano stati riammessi da Ankara. In quella circostanza, la Corte aveva stabilito che, quando il trasferimento verso il Paese terzo non è concretamente realizzabile, lo Stato membro è obbligato a esaminare la domanda di asilo nel merito: non è consentito dichiararla inammissibile facendo affidamento su un allontanamento che di fatto non avverrà.
Anche l'esperienza britannica offre un precedente rilevante. Nel 2022 il governo Johnson aveva sottoscritto un accordo con il Ruanda per trasferirvi i migranti arrivati irregolarmente nel Regno Unito, con l'intento di far esaminare le loro domande alle autorità ruandesi. Nel novembre 2023 la Corte Suprema britannica dichiarò il progetto illegittimo, rilevando il rischio concreto che i richiedenti potessero essere rinviati verso Paesi in cui avrebbero rischiato persecuzioni o trattamenti vietati. Quella decisione non proibisce qualsiasi accordo di esternalizzazione, ma impone che le garanzie siano verificate sulla base delle condizioni reali, e non soltanto delle clausole scritte nei trattati.
Sul fronte interno, i tribunali italiani hanno più volte bloccato o limitato i trattenimenti nei centri albanesi di Gjader e Shengjin, soprattutto a causa di contestazioni legate alla classificazione dei Paesi di provenienza come "sicuri". Il governo ha risposto con interventi normativi volti a superare questi ostacoli giudiziari. Il nodo centrale rimane invariato: gli hub per i rimpatri possono operare soltanto quando i diritti dei migranti sono garantiti per l'intera durata della procedura.