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 ITALIA - ITALIA - Spese notifica multa Cds. Non scatta il raddoppio se si omettono nel pagamento. Cassazione
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5 maggio 2014 9:12
 
Chi paga tempestivamente la multa dei vigili trascurando solo le spese postali non potrà più ricevere cartelle esattoriali esorbitanti con sanzioni raddoppiate perché il comune in questo caso ha diritto solo al recupero delle somme non versate. Senza raddoppio del verbale come avviene generalmente. Lo ha deciso con una innovativa sentenza la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 9507 del 30 aprile 2014. Un cittadino ha pagato tempestivamente un verbale omettendo di integrare il versamento con 3,25 euro per spese postali di comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata. Per questo ammanco contabile l'interessato ha ricevuto una cartella esattoriale molto salata contro la quale ha proposto con successo ricorso al giudice di pace. Gli ermellini sradicando una consolidata tradizione hanno confermato questa interpretazione evidenziando che è artificioso «condizionare la maggior pretesa al mancato versamento integrale di una somma che va oltre al pagamento in misura ridotta e che ingloba le spese nella sanzione». In buona sostanza a parere del collegio il legislatore ha posto una netta differenziazione tra importo della sanzione e spese del procedimento. Come specifica l'art. 203 cds, qualora nei termini non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta la multa di fatto raddoppia. Ma non centrano affatto le spese del procedimento. L'art. 389/1 del regolamento stradale conferma questa interpretazione, prosegue la sentenza. Estendere l'area della sanzione alle spese del procedimento a parere dei giudici del Palazzaccio non risulta coerente con il principio di legalità richiamato dall'art. 1 della legge 689/1981. Inoltre questa interpretazione grossolana, anche se generalizzata nella pratica operativa, penalizza allo stesso modo chi non paga la multa e chi invece per errore effettua un pagamento leggermente inferiore. Lo stesso articolo 201/4 del codice stradale, prosegue la sentenza, milita a favore della distinzione tra pagamento della sanzione e pagamento delle spese del procedimento.
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