Lunedì 8 giugno 2026
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Energia elettrica: condizioni contrattuali di fornitura e prezzi

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026
Attenzione: dal 1° luglio 2024 il mercato di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili è terminato. Chi non aveva scelto un venditore del mercato libero è stato assegnato al Servizio a Tutele Graduali (STG), gestito da venditori selezionati da ARERA tramite aste. Le condizioni economiche dello STG sono diverse da quelle della ex maggior tutela. Per approfondire: sito ARERA — Tutele Graduali.

Con varie delibere ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) disciplina le condizioni contrattuali minime, le regole di fatturazione e le condizioni economiche dei contratti di fornitura di energia elettrica per i clienti domestici in bassa tensione.

Le regole descritte in questa scheda si applicano in larga parte a tutti i contratti di fornitura, inclusi quelli del mercato libero, con alcune possibilità di deroga per questi ultimi indicate di volta in volta.

Indice scheda
LE CONDIZIONI CONTRATTUALI MINIME
I PREZZI
PRESCRIZIONE
RECLAMI E CONCILIAZIONI (OBBLIGATORIE)
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

LE CONDIZIONI CONTRATTUALI MINIME

LETTURA DEL CONTATORE
Il tentativo di lettura deve essere fatto:

  • almeno una volta ogni quattro mesi per i clienti con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • almeno una volta al mese per i clienti con potenza superiore.

In caso di almeno due tentativi di lettura falliti consecutivi e assenza di autoletture, il venditore deve effettuare un nuovo tentativo entro il mese successivo, anche in fasce orarie diverse.

Il venditore deve consentire al cliente di effettuare autolettura tramite almeno uno strumento (numero verde, internet, app). I contatori elettronici di seconda generazione (ormai diffusi capillarmente) trasmettono la lettura in modo automatico, rendendo nella pratica superflua l'autolettura manuale.

Fonte: Delibera ARERA 200/99, art.14 Delibera 458/2016, artt.7-9 Delibera 463/2016

FATTURAZIONE DEI CONSUMI
Fatturazione di periodo
La fatturazione avviene con periodicità almeno:

  • bimestrale per i clienti domestici;
  • bimestrale per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza fino a 16,5 kW;
  • mensile per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW.

I venditori del mercato libero possono aumentare la frequenza di fatturazione. Ogni fattura deve essere emessa entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno di consumo addebitato.

Indennizzi automatici per ritardo nella fatturazione di periodo
In caso di emissione della fattura oltre i termini previsti, il venditore riconosce automaticamente nella prima fattura utile:

  • 6 euro per ritardi fino a 10 giorni solari;
  • 6 euro + 2 euro ogni 5 giorni ulteriori, fino a un massimo di 20 euro per ritardi fino a 45 giorni;
  • 40 euro per ritardi tra 46 e 90 giorni;
  • 60 euro per ritardi superiori a 90 giorni.


Fatturazione di chiusura
In caso di cessazione del contratto (per cambio venditore, disattivazione o voltura), il venditore uscente deve inviare la fattura di chiusura entro sei settimane dalla cessazione, basata sui consumi effettivi rilevati. Nella fattura di chiusura deve essere restituito l'eventuale deposito cauzionale.

Indennizzi automatici per ritardo nella fattura di chiusura

 

  • 4 euro per ritardi fino a 10 giorni solari;
  • 4 euro + 2 euro ogni 10 giorni ulteriori, fino a un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni;
  • 35 euro aggiuntivi in caso di ritardi imputabili al distributore locale.

Fonte: Delibera ARERA 200/99, artt. 4 e 11-14 della Delibera 463/2016

CALCOLO DEI CONSUMI
La fatturazione avviene in base ai consumi effettivi rilevati (lettura o autolettura) oppure, in mancanza, in base a stime sui consumi storici. I venditori del mercato libero possono adottare criteri diversi, purché emettano almeno una fattura basata su consumi effettivi ogni 12 mesi.
Il venditore deve in ogni caso ricalcolare gli importi quando dispone di una lettura effettiva.

Fonte: Delibera ARERA 200/99, art.6 Delibera 463/2016

TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La data di scadenza della bolletta deve essere fissata almeno 20 giorni dopo la data di emissione. Il venditore deve offrire almeno una modalità di pagamento gratuita.

Fonte: Delibera ARERA 200/99, art.6

MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
In caso di ritardo di pagamento il venditore può applicare interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali. Per il cliente "buon pagatore" (puntuale nei due anni precedenti), per i primi dieci giorni di ritardo si applicano solo gli interessi legali.

Sospensione con preavviso
La sospensione della fornitura può avvenire solo dopo l'invio di una raccomandata (o PEC) contenente:

 

  • il termine per pagare (minimo 15 giorni solari dall'invio della raccomandata, o 20 giorni dall'emissione se l'invio non è dimostrabile; 10 giorni se via PEC);
  • le modalità per comunicare l'avvenuto pagamento;
  • la data dalla quale può scattare la sospensione (non prima di 40 giorni dall'invio).

Se il contatore lo consente, prima della sospensione il venditore deve ridurre la potenza al 15% di quella disponibile, procedendo alla sospensione solo se entro 15 giorni non arriva il pagamento.

La sospensione non può avvenire:

  • se il pagamento è stato effettuato (anche in ritardo) e comunicato nelle modalità previste;
  • se il debito è inferiore o uguale al deposito cauzionale;
  • in un giorno non lavorativo;
  • per utenze necessarie al funzionamento di apparati di cura (clienti "non disalimentabili");
  • in presenza di un reclamo scritto che contesti la ricostruzione dei consumi;
  • per mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

Indennizzi automatici per sospensione irregolare:

  • 30 euro se la sospensione avviene senza invio del preavviso;
  • 20 euro se avviene prima della scadenza del termine per pagare;
  • 20 euro se la richiesta di sospensione è inviata al distributore prima del termine minimo.

Fonte: Delibera ARERA 200/99 art.8 e Delibera 258/2015; Legge di Bilancio 2020, art.1 comma 291

MALFUNZIONAMENTO DEL CONTATORE
La verifica del contatore deve essere effettuata entro 15 giorni dalla richiesta. Se il contatore funziona correttamente, al cliente viene addebitato il costo dell'intervento (contributo di 48,69 euro). Se risulta guasto, viene sostituito gratuitamente entro 15 giorni.

In caso di sostituzione, la ricostruzione dei consumi avviene:

  • dal momento del guasto, se determinabile con certezza;
  • al massimo per i 365 giorni precedenti la verifica, se il momento del guasto non è determinabile;
  • sulla base dei consumi storici, se la percentuale di errore non è accertabile.

Il cliente ha 30 giorni per contestare la ricostruzione. Durante la contestazione la fornitura non può essere sospesa.

Fonte: Delibera ARERA 200/99, artt.9-11

RATEIZZAZIONI
Il cliente ha diritto a richiedere la rateizzazione nei seguenti casi:

  • conguaglio superiore del 150% rispetto alla media delle bollette di acconto precedenti (per i clienti domestici);
  • conguaglio superiore del 250% per i clienti non domestici o per utenze dedicate a pompe di calore con lettura annuale;
  • consumi non registrati dal contatore a causa di malfunzionamento;
  • mancato rispetto della periodicità di fatturazione;
  • fatturazione di importi anomali.

La richiesta va inviata entro 10 giorni dalla scadenza della fattura, solo se l'importo supera 50 euro. Sulle somme rateizzate si applicano interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

Fonte: Delibera ARERA 200/99, art.13 e Delibera 301/2012, art.13bis

DEPOSITO CAUZIONALE
Può essere richiesto al momento della stipula del contratto. È fruttifero e viene restituito con gli interessi legali alla fine del rapporto contrattuale. La domiciliazione bancaria o postale del pagamento delle bollette esonera i clienti domestici dall'obbligo del deposito cauzionale.

Fonte: Delibera ARERA 200/99, artt.14-15 e Delibera 301/12, art.12

I PREZZI

ALLACCIAMENTO E VARIAZIONI
Gli allacciamenti e tutte le variazioni tecniche sul contatore vengono effettuati dal distributore locale, anche per i clienti del mercato libero (il cui venditore fa da tramite). I tempi standard sono:

  • 10 giorni lavorativi per lavori semplici;
  • 50 giorni lavorativi per lavori complessi;
  • 5 giorni lavorativi per l'attivazione della fornitura.

I costi di allacciamento sono forfettari e composti da una quota fissa (184,48 euro), una quota distanza (da 92,47 a 368,96 euro ogni 100 metri) e una quota potenza (69,36 euro/kW).

Fonte: Delibera ARERA 646/2015 e Delibera 654/2015 Allegato C

FORNITURA DI ENERGIA — PREZZI
Dal 1° luglio 2024 il mercato di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili è terminato. I clienti che non avevano scelto un venditore del mercato libero sono stati assegnati al Servizio a Tutele Graduali (STG).

Restano nel mercato tutelato (con condizioni economiche fissate da ARERA) solo i clienti vulnerabili, ovvero:

  • over 75;
  • percettori di bonus sociale elettrico;
  • soggetti con disabilità grave (L. 104/92);
  • clienti in gravi condizioni di salute dipendenti da apparecchiature elettromedicali;
  • clienti in situazioni di disagio economico.

Per i clienti del mercato libero i prezzi sono quelli stabiliti contrattualmente con il venditore scelto.
Per confrontare le offerte è disponibile il portale Il Portale Offerte di ARERA.

Tutte le informazioni sui prezzi e sulla fatturazione sono disponibili sul sito ARERA — Bolletta 2.0.

Fonte: D.Lgs. 210/2021, Delibera ARERA 362/2023, Legge 14/2023

PRESCRIZIONE
Dal 1° marzo 2018 il diritto al pagamento del corrispettivo per l'energia elettrica si prescrive in due anni (anziché cinque). La prescrizione riguarda tutte le componenti del corrispettivo, fisse e variabili.

Il calcolo decorre dal termine entro cui il venditore è obbligato a emettere fattura (45 giorni solari dall'ultimo giorno del consumo fatturato, per i clienti del mercato vincolato; il termine contrattuale per il mercato libero).

Se una fattura contiene importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, il venditore è obbligato a segnalarlo chiaramente, allegando il modulo per comunicare l'intenzione di non pagare quegli importi.

Fonte: Legge 205/2017 (Bilancio 2018), art.1 commi 4-10; Legge 160/2019 art.1 comma 295; Delibere ARERA 97/2018 e 569/2018

RECLAMI E CONCILIAZIONI (OBBLIGATORIE)
Il venditore deve mettere a disposizione dei clienti le modalità per presentare reclami, incluso un modulo sul proprio sito web.

Se si riceve una risposta insoddisfacente o nessuna risposta entro 50 giorni, è possibile avviare la procedura di conciliazione obbligatoria presso:

  • lo Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente (gestito da ARERA);
  • altri organismi di mediazione accreditati;
  • la Camera di Commercio competente.

Si veda la scheda:
Energia elettrica e gas: reclami — una guida alle modalità

Fonte: Delibera ARERA 413/2016 (TIQV), Parte II, Titolo II, artt.8-14

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Delibera ARERA 200/1999
  • Delibera ARERA 301/2012 (TIV)
  • Delibera ARERA 258/2015 (TIMOE — morosità elettrica)
  • Delibera ARERA 646/2015 (TIQE — qualità distribuzione e misura)
  • Delibera ARERA 654/2015 (TIT — tariffe trasmissione e distribuzione)
  • Delibera ARERA 413/2016 (TIQV — qualità vendita)
  • Delibera ARERA 458/2016 (TIME — misura)
  • Delibera ARERA 463/2016 (TIF — fatturazione)
  • Legge 205/2017 (Bilancio 2018) — prescrizione biennale
  • D.Lgs. 210/2021 — recepimento direttiva europea mercato elettrico
  • Delibera ARERA 362/2023 — disciplina Servizio a Tutele Graduali (STG)
  • Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), art.1 comma 291 — termine sospensione 40 giorni


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