La decisione di abortire non implica la revoca di una donazione dell’ex-partner
Non è mai facile affrontare una gravidanza ma è ancora più difficile decidere di interrompere la stessa.
Quando si parla di aborto si introduce un argomento delicato dove è impossibile trovare una posizione condivisa.
La Cassazione, tuttavia, con l’ordinanza n. 14567 del 16 Maggio 2026 ha stabilito un principio molto importante.
L’aborto non costituisce ingratitudine, pertanto lo stesso non può essere posto a fondamento della decisione di revocare una o più donazioni effettuate in favore della donna.
Il caso.
Tizio donava a Caia, nel corso della loro relazione, due immobili.
Secondo quanto dichiarato da Tizio, dopo aver ricevuto gli immobili, Caia assumeva un comportamento sempre più distaccato ed irriconoscente che culminava nella decisione di interrompere la gravidanza senza nemmeno coinvolgerlo.
Circostanza questa molto grave, secondo Tizio, perché lui aveva sempre avuto un grande desiderio di paternità.
Caia sosteneva, invece, che la decisione di abortire dipendeva proprio dal suggerimento di Tizio che, dopo averle detto di abortire, si allontanava dalla loro casa.
Il Tribunale di Primo Grado e la Corte d’Appello davano ragione a Tizio.
La Cassazione, invece, dava ragione a Caia ritenendo che le prime due decisioni fossero errate secondo molteplici profili, poiché i giudici di merito hanno applicato in modo scorretto il principio di non contestazione, con conseguente illegittima inversione dell’onere della prova.
La Corte di Cassazione sottolinea che la scelta della donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni, senza informare il padre del concepito, costituisce esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge e non può essere qualificata, di per sé, come comportamento ingiurioso.
Perché la revoca della donazione sia ammissibile, occorre la prova di ulteriori condotte idonee a manifestare un durevole sentimento di disistima, una profonda avversione o una volontà di ledere la dignità del donante.
Poiché tali elementi non sono stati accertati e la decisione di merito si fonda su presupposti probatori viziati, la sentenza impugnata è stata cassata.