Sabato 13 giugno 2026
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Malattia prima della vacanza: si ha diritto al risarcimento

Tributi · Sara Astorino ·
Anastasiia Nelen - Unsplash
Foto: Anastasiia Nelen — Unsplash (Unsplash License (libero uso))

Prenotare in anticipo le proprie vacanza non è solo piacevole ma garantisce anche un risparmio. Tuttavia ciò che preoccupa, anche quando viene stipulata un’assicurazione, è che in caso di malattia, soprattutto quando si hanno figli molto piccoli, si debba non solo rinunciare alle vacanze ma anche al rimborso.

Ebbene la Cassazione con l’ordinanza n. 17316/2026 annulla questa preoccupazione poiché ha nuovamente confermato che nei casi in cui il viaggiatore non può partire per via di una malattia (impossibilità sopravvenuta) ha diritto alla restituzione integrale del prezzo pagato e non potrà mai subire l’applicazione delle penali.

 

Il Caso.

Due coppie, legate da rapporti di parentela, avevano acquistato due pacchetti viaggio per Londra.

A breve distanza  la moglie di Alfa, e cognata di Beta, si ammalava gravemente e ciò rendeva impossibile ad entrambe le coppie poter effettuare il viaggio.

Viene, quindi, chiesto il rimborso del viaggio ovvero € 2.349,09 € ciascuno.

L’operatore si opponeva al rimborso dicendo che trattandosi di un recesso avrebbero dovuto essere applicate le penali e che, avendo le coppie stipulato una polizza assicurativa, era a questa che doveva fare riferimento.

Sia in primo che in secondo grado la tesi del tour operator viene accolta ma in Cassazione si assiste ad una vera e propria svolta.

La Corte rileva, infatti, che nei precedenti gradi di giudizio sarebbero stati commessi due errori.

Il primo: nella fattispecie non saremmo dinanzi ad un recesso volontario che si basa su una scelta libera e quindi soggetta a penali, ma ad un’impossibilità sopravvenuta, una condizione quindi che dipende da malattie o altre problematiche indipendenti dalla volontà del soggetto che, di fatto, le subisce.

Il secondo: la presenza di un’assicurazione non incide sulla circostanza che ha impedito il viaggio.

Se il viaggio è impedito da una malattia allora il fatto che sia stata stipulata o meno la polizza non esclude che il rimborso spetti al tour operator e ciò perché l’assicurazione riguarda la ripartizione del rischio tra assicurato e assicuratore, non la qualificazione del contratto di viaggio.

 

Cosa cambia dopo questa sentenza?

Nei contratti turistici quando una malattia, che deve essere tale da impedire la realizzazione dello scopo del viaggio,  impedisce l’utilizzazione del pacchetto, il contratto si estingue ed il viaggiatore deve avere la restituzione di tutto ciò che ha pagato.

 

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