Giovedì 11 giugno 2026
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Le cliniche possono sempre rivalersi sui medici in caso di richiesta di risarcimento?

Vitadacani · Sara Astorino ·

La Corte di Cassazione con la sentenza 9949/2026 ha enunciato un principio di fondamentale importanza, destinato ad incidere sui rapporti di rivalsa tra cliniche private e medici.

Secondo la Corte, infatti,  ospedali e cliniche non possono trasferire automaticamente sui medici il peso economico dei risarcimenti corrisposti ai pazienti danneggiati.

 

Il Caso.

Un medico eseguiva un intervento in regime di libera professione ed operava in una clinica privata.

Successivamente all’operazione, il paziente chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa di presunti errori.

La struttura citava in giudizio il medico sostenendo che dovesse essere lui a farsi carico del risarcimento in virtù di un accordo in base al quale il medico avrebbe dovuto tenere indenne la clinica da qualsiasi responsabilità.

In primo grado sia la domanda risarcitoria che la richiesta di manleva vennero accolte mentre in secondo grado, promosso dal medico, la sola richiesta di manleva veniva respinta.

Si arrivava così alla Corte di Cassazione che confermava pienamente la decisione della Corte d’Appello.

L’art. 9 della Gelli-Bianco costituisce disciplina speciale che regola , in modo esclusivo, il rapporto medico struttura.

Pertanto non possono trovare applicazione, in questi casi, i criteri di responsabilità fondati sulle norme civilistiche se incompatibili con i limiti fissati dal legislatore.

Le conseguenze della decisione?

Le strutture, ospedali o cliniche, possono agire nei confronti del medico ma solo nei casi di dolo e colpa grave.

Questo dipende dal fatto che la Legge Gelli – Bianco pone a carico della struttura la responsabilità principale onde evitare che i medici, per paura di essere citati in giudizio, non eseguano interventi oppure prescrivano esami e trattamenti non necessari.

Inoltre, nella medesima decisione, la Corte ha chiarito che gli accordi di manleva sono nulli perché contrari ad una norma di carattere imperativo.

Il medico è sempre esente?

No, rimane responsabile in tutti i casi dolo e colpa grave, anche se considerato ausiliario della struttura, ad esempio nel caso in cui somministri ad un paziente un farmaco a cui allergico o operi la gamba sbagliata.

Ed è, altresì, responsabile quanto il medico utilizza solo alcuni spazi della struttura senza che ci sia coinvolgimento organizzativo della stessa.

In questo caso, visto che il medico opera in autonomia la responsabilità ricade interamente su di esso.

 

 

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