testata ADUC
I pignoramenti degli enti esattoriali. Quando sono illegittimi
Scarica e stampa il PDF
Articolo di avv. Isabella Cusanno
13 ottobre 2009 12:48
 
Un'azienda fattura all'anno duecentocinquanta mila euro,occupando quattordici dipendenti a tempo pieno, ma in questo periodo nulla basta e le tasse imperversano. Per un momentaneo stato di difficoltà, alcune fatture non sono state pagate, l'azienda, di per sé solidissima,non ha la liquidità necessaria per pagare alcune scadenze INPS per un importo di trentamila euro. L'ente esattore, senza alcun avviso, in forza delle cartelle esecutive, e senza notificare il pignoramento, blocca tutti i conti bancari intestati alla ditta ed al titolare: l'azienda vessata da questa tempesta senza controllo, vacilla e deve sospendere l'attività perché i dipendenti non vogliono lavorare senza stipendio. Potrebbe chiudere e forse chiuderà perché sospendere la lavorazione durante il momento massimo delle commesse significa andare incontro a penali e perdere per sempre i propri clienti. E le banche? Le banche non considerano credibile un'azienda che chiede il loro intervento solo per far fronte ai debiti, a maggior ragione se sono debiti nei confronti di enti esattori. E' la fine. Quella che era solo una crisi di liquidità diventa la nera prospettiva della miseria.
Facciamo un passo indietro. Come dovrebbe essere un pignoramento presso terzi per la riscossione di un credito che potremmo qualificare ordinario? Il creditore procedente notifica un atto di pignoramento al debitore ed alla banca invitando la stessa a bloccare conti, depositi ed ogni quanto altro può essere stato intestato al debitore e a presentare avanti al Giudice dell'esecuzione la cosiddetta dichiarazione del terzo con cui il rappresentante della banca rende noto e mette a disposizione dell'autorità giudiziaria quanto può essere depositato presso di lei ed intestato al debitore.
Il debitore che non può compiere atti di disposizione del suo, può però -entro venti giorni dall'avvenuta notifica- procedere alle eventuali opposizioni e quindi ottenere, se dimostra il suo diritto, la sospensione e la revoca del pignoramento. Come dovrebbe essere un pignoramento presso terzi iniziato da un ente esattore? L'ente esattore, a seguito della presenza di cartelle ormai esecutive, può procedere al pignoramento presso terzi creditori (Banche o Stato o Enti pubblici o altri) notificando alla Banca (o altro) ed al debitore il pignoramento stesso. L'ente esattore può procedere al pignoramento presso terzi ai sensi dell'art.72 bis del DPR 602/1973 che gli consente di ordinare al terzo entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento il versamento in via diretta delle somme ivi presenti fino a concorrenza del debito; ma può farlo solo per debiti erariali, diversamente deve procedere con un pignoramento con formula ordinaria: l'art 72 bis stesso vieta l'utilizzo del medesimo disposto per crediti pensionistici. Inoltre il pignoramento, comunque venga formulato , ossia con l'ordine al terzo o in via ordinaria, deve essere notificato al debitore.
L'ordinanza n.393 della Corte Costituzionale del 2008 è assolutamente chiarificatrice. Nel ritenere legittimo costituzionalmente l'art. 72 bis, essa conferma che comunque l'ordine al terzo deve essere notificato al debitore ed è questo elemento che rende legittimo costituzionalmente il dettato dell'art.72 bis. Diversamente l'ente esattore configura un illecito ed un indebito andando oltre la legge e contro la Costituzione Italiana. Al debitore deve essere sempre assicurato il diritto di verificare le pretese creditrici altrui a meno di voler sostituire il semplice e limpido credito in un'altra fattispecie di diritto penale e lo stato di diritto con la pretesa del più forte. Inoltre compito del pignoramento è la verifica, ultima, e la richiesta, finale, di un pagamento che può ancora avvenire in via bonaria (è compito dell'ufficiale giudiziario nei modi ordinari verificare prima di procedere al pignoramento in via di fatto la volontà o la possibilità del debitore di pagare). Allo stesso modo l'ente esattore deve dare la possibilità al debitore di adempiere e deve sempre dare al debitore il modo di farlo: tagliare i viveri bloccandogli i conti all'improvviso serve solo ad aggravare lo stato di insolvenza e di insolvibilità. Se poi questo trattamento viene riservato ad una azienda ed alla azienda vengono bloccati i conti bancari, l'insolvenza e l'insolvibilità si moltiplicano per il numero dei dipendenti che non riceveranno lo stipendio. Ad esempio un'azienda che procura lavoro a quattordici dipendenti e che fattura duecentocinquanta mila euro all'anno, se vede bloccati all'improvviso i suoi conti bancari per un debito di trentamila euro perde ogni credibilità bancaria e le manca ogni liquidità propria, a causa di una improvvisa mancanza di liquidità. In queste condizioni chiude anche se era essenzialmente sana e con lei raggiungono la miseria tutte le famiglie che le erano collegate. In questo modo si massacra l'economia italiana e non si risolvono i problemi di nessuno.
Ed allora che fare?
Contro un pignoramento non notificato dovrebbe essere sempre possibile una opposizione -e comunque fino a quando nelle pretese dell'ente esattore ci sono anche voci non erariali è possibile percorre la strada dell'opposizione- ai sensi dell'art. 617 cpc con ricorso al giudice dell' esecuzione. Questi provvederà contestualmente, preliminarmente ed in tempi brevi, alla sospensiva e quindi alla revoca del pignoramento medesimo. E comunque bisogna chiedere all'atto del merito il risarcimento dei danni inflitti da un comportamento non legittimo ed indebitamente vessatorio: è il minimo che si possa fare. In fondo è un atto dovuto. Dovuto a noi stessi.
Qui il modulo per l'opposizione.

Norme base di riferimento:
Art.617 cpc
Art.615 cpc
Art.543 cpc
Art.545cpc
Art.72 bis DPR 602/1973
Art.60 DPR 602/1973
Art.57 DPR 602/1973
Ordinanza della Corte Costituzionale n.393/2008

avv. Isabella Cusanno

Leggi anche: 
Fermo amministrativo dell'auto. Quando è illegittimo

Pubblicato in:
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS