Canone RAI errato in bolletta: come chiedere il rimborso
Vi è arrivato l'addebito del canone Rai in bolletta e ritenete che non sia corretto? Il canone RAI è addebitato automaticamente nella bolletta dell'energia elettrica per chi è intestatario di un'utenza domestica residenziale. Se ritenete che l'addebito non sia dovuto, potete chiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il rimborso non riguarda chi ritiene soggettivamente di non dover pagare, ma chi rientra in specifici casi di esenzione o di errore nell'addebito.
Più nel dettaglio, ecco i casi in cui il rimborso è richiedibile:
- il contribuente o un suo familiare sono esenti dal canone per età e reddito (ultra 75enni con reddito familiare non superiore a euro 8.000), ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva. In questo caso sul modulo di richiesta di rimborso va indicato il codice 1.
- il contribuente è esente in base a convenzioni internazionali (agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, etc.), ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva. In questo caso sul modulo di richiesta di rimborso va indicato il codice 2.
- il canone è già stato pagato con altre modalità (per esempio con addebito sulla pensione). In questo caso sul modulo di richiesta di rimborso va indicato il codice 3.
- il canone è già stato pagato su un'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia. In questo caso va indicato il codice 4 e la domanda di rimborso vale anche come dichiarazione sostitutiva necessaria per chiedere l'esenzione.
- il contribuente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non possesso della TV nei tempi previsti (esenzione totale se inviata entro il 31 gennaio, esenzione per il secondo semestre se inviata entro il 30 giugno). In questi casi sul modulo va indicato il codice 5.
- altri motivi diversi dai precedenti; sul modulo va indicato il codice 6.
Il modulo di rimborso può essere inviato nei seguenti modi:
Per raccomandata A/R senza busta, indirizzare a "Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Canone TV, Casella Postale 22 – 10121 Torino", allegando copia di un documento di riconoscimento. Per la data fa fede il timbro postale.
Via PEC con firma digitale all'indirizzo [email protected]
Via web, collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate tramite area riservata con SPID, CIE o credenziali Entratel/Fisconline.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono valide anche le domande di rimborso inviate per raccomandata non utilizzando la modulistica suddetta, purché contengano tutti i dati in essa richiesti. Si consiglia, qualora la domanda eventualmente inviata sia particolarmente difforme dalla modulistica, di ripetere l'invio utilizzando quest'ultima.
Dopo aver effettuato le proprie verifiche l'Agenzia delle Entrate dispone il rimborso attraverso il gestore/fornitore di energia elettrica del richiedente, con accredito sulla prima bolletta utile oppure anche con altre modalità. L'operazione di rimborso deve concludersi entro 45 giorni dalla data in cui il gestore/fornitore elettrico ha ricevuto le necessarie informazioni da parte dell'Agenzia. In caso di intoppi, è lo Sportello SAT dell'Agenzia a dover disporre il rimborso in modo diretto.
E se l'Agenzia delle Entrate non concede il rimborso?
Ci possono essere casi particolari che non rientrano in quelli previsti dall'Agenzia delle Entrate per poter chiedere il rimborso, e questo potrebbe non venir concesso. Si tratta di casi che vanno valutati singolarmente per verificare se sia possibile un ricorso vero e proprio, tenendo conto che il canone è dovuto sulla base della presunzione di possesso del televisore nella casa di residenza anagrafica dove è presente un'utenza elettrica.
Il nostro servizio di consulenza è disponibile per ogni valutazione e parere.
Per ogni informazione sul canone si veda lo specifico canale del nostro sito