Sabato 25 luglio 2026
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Spese straordinarie per i figli: il rimborso può spettare anche senza accordo tra i genitori

Articolo · Smeralda Cappetti ·

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23496/2026, ha ribadito un principio di grande interesse per i genitori separati o divorziati: il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli non dipende sempre dal preventivo accordo tra i genitori.

Secondo i giudici, le spese per cure mediche e istruzione, anche quando siano imprevedibili o di importo rilevante, devono essere rimborsate dal genitore obbligato se risultano sostenute nel preminente interesse del figlio e sono coerenti con il tenore di vita garantito durante la convivenza familiare.

 

La Cassazione ricorda inoltre che il genitore collocatario non è tenuto a chiedere il consenso preventivo per tutte le spese extra rispetto all'assegno di mantenimento. Per quelle ordinarie e destinate a ripetersi nel tempo, come molte spese scolastiche o mediche, il previo accordo non è necessario. Anche per le spese straordinarie più rilevanti, l'eventuale mancanza di consenso non fa automaticamente venir meno il diritto al rimborso: sarà il giudice a verificare se la spesa fosse realmente necessaria e conforme all'interesse del figlio.

 

Nel caso esaminato, il padre si era rifiutato di rimborsare alla madre le somme anticipate per cure odontoiatriche e per la retta di una scuola privata frequentata dal figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente. La Corte ha confermato il diritto al rimborso, ritenendo che entrambe le spese fossero funzionali alla salute e alla formazione del ragazzo e, quindi, pienamente rispondenti al suo interesse.

 

La sentenza chiarisce infine che il genitore collocatario è legittimato ad agire direttamente per ottenere il rimborso anche quando il figlio sia già maggiorenne, purché non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica. Una pronuncia che conferma come, nelle controversie sul mantenimento, l'interesse del figlio resti il criterio guida nella valutazione delle spese straordinarie.

 

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