Bigenitorialità e condotte ostative: per escludere un genitore servono prove rigorose

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22941 dell’8 luglio 2026, è tornata sul diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e sulle conseguenze delle condotte che ostacolano tale relazione.
Nel corso di una separazione, il figlio minore, collocato presso la madre, aveva progressivamente rifiutato gli incontri con il padre.
Il Tribunale, ritenendo che la madre avesse favorito tale allontanamento, aveva mantenuto il collocamento del bambino presso di lei, ma ne aveva sospeso la responsabilità genitoriale rispetto alle decisioni più importanti su salute, istruzione ed educazione, attribuendole esclusivamente al padre.
La madre era stata inoltre condannata al risarcimento dei danni in favore sia del figlio sia dell’altro genitore. La decisione era stata confermata dalla Corte d’appello.
La Cassazione ha ricordato che l’affidamento condiviso e la partecipazione di entrambi i genitori alla vita del figlio rappresentano la regola generale prevista dall’articolo 337-ter del Codice civile.
L’affidamento cosiddetto “super esclusivo”, che impedisce a un genitore di partecipare anche alle decisioni di maggiore interesse, costituisce invece una misura eccezionale, assimilabile ai provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale previsti dagli articoli 330 e 333 del Codice civile.
Per adottarla non basta richiamare genericamente la conflittualità familiare, la scarsa collaborazione o la difficoltà del genitore collocatario nel favorire gli incontri. Occorre individuare condotte gravemente pregiudizievoli, provarne l’effettiva esistenza e spiegare quale incidenza causale abbiano avuto sul benessere del minore e sul rapporto con l’altro genitore.
Il provvedimento sull’affidamento non deve diventare una sanzione nei confronti del genitore ritenuto inadempiente. Il suo unico criterio deve essere l’interesse concreto del figlio.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha rilevato una contraddizione: da un lato la madre era stata considerata tanto inadeguata da essere esclusa dalle decisioni fondamentali; dall’altro, il minore era rimasto prevalentemente collocato presso di lei. Non era stata inoltre adeguatamente verificata l’idoneità del padre a esercitare da solo la responsabilità genitoriale, tenuto conto anche della sua residenza in un’altra regione.
La Cassazione ha quindi annullato la decisione e rinviato il procedimento alla Corte d’appello di Perugia.
Le condotte concretamente dirette a impedire il rapporto del figlio con l’altro genitore possono determinare la modifica dell’affidamento o del collocamento e l’applicazione delle misure previste dall’articolo 473-bis.39 c.p.c., tra cui:
- l’ammonimento del genitore inadempiente;
- la condanna al pagamento di una somma per ogni successiva violazione;
- una sanzione amministrativa pecuniaria;
- il risarcimento dei danni in favore dell’altro genitore o del minore.
Tali conseguenze, soprattutto quando incidono sulla responsabilità genitoriale, richiedono però un accertamento puntuale. Non sono sufficienti formule generiche, etichette psicologiche o la sola constatazione che il minore rifiuti gli incontri.
La decisione conferma così un principio essenziale: la bigenitorialità è un diritto del figlio, non uno strumento per premiare o punire uno dei genitori.