Mercoledì 10 giugno 2026
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Cartelle esattoriali- Notifica nulla se il postino ti ha dichiarato irreperibile senza cercarti. Cassazione

Articolo · Chiara Focardi ·

Con l’ordinanza n. 26548 del 2 ottobre 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della validità della notifica delle cartelle esattoriali in caso di presunta irreperibilità del contribuente.

 

La Corte afferma un principio di particolare rilievo pratico: il notificatore non può limitarsi a formule generiche, ma deve dimostrare di avere svolto concrete ricerche per rintracciare il destinatario e ritenerlo irreperibile.

 

La vicenda in oggetto trae origine da un contenzioso tributario dove una società operante nel commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, dopo aver appreso dell’esistenza di una cartella di pagamento a proprio carico, relativa a varie imposte, attraverso un estratto di ruolo, proponeva ricorso All’Agenzia delle Entrate e della Riscossione contestando di non aver mai ricevuto la notifica della cartella.

 

In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non impugnabile l’estratto di ruolo. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale aveva invece considerato ammissibile l’impugnazione, rigettandola però nel merito sul presupposto che la cartella fosse stata regolarmente notificata. La società ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

 

Secondo la ricostruzione dell’agente della riscossione, il notificatore non aveva trovato la società presso la sede legale indicata e aveva pertanto proceduto mediante deposito presso la casa comunale e affissione dell’avviso come avviene nei casi di cosiddetta “irreperibilità assoluta (ex art. 60 del DPR n. 600/1973). 

La società contribuente, tuttavia, lamentava l’invalidità della notifica della cartella evidenziando che nel medesimo Comune era presente anche uno stabilimento produttivo della società, risultante dalla documentazione camerale, presso il quale il notificatore se avesse svolto un effettivo accertamento, avrebbe potuto ivi notificare.

 

Il punto decisivo affrontato dalla Suprema Corte riguarda la validità della notifica effettuata.

La Cassazione censura la decisione del Giudice di secondo grado per non avere verificato se il notificatore avesse realmente effettuato adeguate ricerche prima di qualificare la società come irreperibile.

La Corte testualmente dichiara che “in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso”.

 

La Cassazione sottolinea quindi che la validità della notifica presuppone un’attività concreta di verifica circa l’esistenza di luoghi riconducibili al contribuente all’interno del Comune dove la notifica deve essere eseguita. Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale non risulta aver verificato se le ricerche siano state effettuate dal notificatore e se apparissero adeguate, cosicché la notifica è invalida.

 

L’ordinanza richiama un orientamento ormai consolidato secondo cui in caso di irreperibilità assoluta, il messo notificatore deve indicare specificamente le ricerche svolte; non è sufficiente il ricorso a formule generiche o prestampate che impediscano il controllo sull’effettività degli accertamenti compiuti.

 

Questi principi rafforzano la garanzia difensiva del contribuente durante la fase di notificazione, laddove il messo notificatore ha invece un preciso dovere di diligenza nello svolgere l’attività.

 

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