Investimenti e trading: responsabilità per mancanza di informazioni su titoli successivamente sospesi

Un sempre maggior numero di ricorsi ACF riguarda investimenti in titoli azionari che, poco dopo l'acquisto, vengono sospesi dalle negoziazioni. Alcuni interpreti si domandano se tale evenienza rappresenti un fatto idoneo ad alterare, o quantomeno a modificare, il noto paradigma relativo alle responsabilità derivanti dal rifiuto dell'acquirente di fornire informazioni utili e sufficienti a delineare il proprio profilo.
In buona sostanza, ci si chiede se l'eventuale richiesta di ammissione alla procedura di liquidazione giudiziale dell’emittente sia idonea a superare la scelta dell'acquirente di non rilasciare informazioni, generando una responsabilità a prescindere in capo all'Intermediario, il quale, in casi del genere, sarebbe tenuto a impedire sempre e comunque il perfezionamento dell'acquisto.
La risposta non può che essere negativa, non rappresentando la circostanza in questione una fonte di responsabilità per l'Intermediario.
In particolar modo, il profilo di un investitore esperto — desunto dalla propria trading history — porta in ogni caso a ritenere, secondo una logica controfattuale del “più probabile che non”, che quest'ultimo si sarebbe comunque autonomamente orientato nel senso di effettuare l’investimento contestato. Di conseguenza, si rileva la mancanza del necessario nesso di causalità rispetto al danno eventualmente lamentato.
Tale orientamento, lungi dall'essere unicamente favorevole agli Intermediari, costituisce la logica e più realistica applicazione della scelta deterministica, da parte del cliente, di assumersi una responsabilità. Il riconoscimento in capo a quest'ultimo prescinde da una valutazione col senno di poi, la quale finirebbe per introdurre cause di esclusione della responsabilità del cliente basate sull'assunto secondo cui il rifiuto di collaborare finirebbe laddove comincia un'informazione che, se conosciuta, lo avrebbe indotto a una diversa scelta.
Nell'economia del diritto, e in particolare delle regole poste a salvaguardia del cliente, assume invece rilevanza il fatto di non aver voluto fornire all’Intermediario le informazioni utili a delineare il profilo di investitore e, soprattutto, ad accertare il suo livello di propensione al rischio.
Più nello specifico, è valida ed efficace la sottoscrizione della clausola contrattuale con cui si dichiara: “di non voler fornire le informazioni richieste”, prendendo atto che:
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a) [le informazioni richieste] [...] sono necessarie per consentire [...] di effettuare le valutazioni di adeguatezza previste dalla normativa vigente;
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b) [...] [nonché] le valutazioni di appropriatezza previste dalla normativa vigente; [...]
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e) la decisione di non fornire le informazioni richieste sub b) o il mancato rilascio delle medesime impedirà alla Banca di valutare, nel migliore interesse del Cliente, se gli strumenti o i servizi sono per noi appropriati.
Ebbene, in casi di specie, il quadro normativo non pone a carico dell’Intermediario l’obbligo di raccogliere le informazioni sull’investitore quale condizione necessaria e imprescindibile per procedere con l’operazione di interesse del cliente.
Infatti, l’art. 42 del Regolamento Consob n. 20307/2018 impone all’intermediario di chiedere al cliente di fornire informazioni in merito al suo livello di conoscenze ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto, al fine di determinare se il servizio o lo strumento in questione sia appropriato (comma 1); ma precisa altresì che, qualora il cliente scelga di non fornire tali informazioni o le informazioni siano insufficienti, gli intermediari sono tenuti ad avvertire il cliente che ciò impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia o meno appropriato, senza per questo pregiudicare la concreta fattibilità dell’investimento richiesto, in ogni caso, dal cliente.
In linea con tale orientamento, costituiscono prove sufficienti a liberare da responsabilità l'Intermediario per aver cercato di informarlo:
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Le schermate della propria procedura di trading online contenenti il warning, da cui risulta che per poter proseguire con l’ordine (cliccando sul pulsante “CONFERMA” presente nella stessa schermata), il cliente è chiamato a prendere visione dell’avvertenza sulla portata e sulle conseguenze del rifiuto al rilascio di informazioni;
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Un estratto dell’operazione di acquisto che riporta nella colonna relativa al “Check MiFID” la dicitura “NOQUEST” e il log attestante l’invio al cliente del messaggio relativo alla mancanza del questionario e all’impossibilità di procedere con la valutazione di appropriatezza.