Martedì 9 giugno 2026
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Non informò adeguatamente sui rischi: Fideuram dovrà rimborsare un investitore per oltre 100.000 euro

Articolo · Redazione ·
 Secondo l’analisi di Martingale Risk, la banca non ha fornito all'investitore le informazioni necessarie prima della sottoscrizione, quando avrebbe dovuto fornire una scheda prodotto dettagliata con informazioni sulla situazione dell’emittente.

Fideuram dovrà rimborsare un investitore la somma rivalutata di 116.798,21 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali, a causa della non corretta informazione sui rischi e della erronea profilazione di rischio del cliente. Lo dichiara l’Arbitro per le Controversie Finanziarie in una decisione emessa lo scorso 20 novembre.
Il caso ha origine nel 2015, quando un investitore campano aveva acquistato tramite la sua banca intermediaria, ossia Fideuram, 204.575,21 euro di obbligazioni Portugal Telecom 4,625%, percependo poi flussi cedolari per 6.845 euro, accreditati il 12 maggio 2015 e il 10 maggio 2016. 
Al momento dell’acquisto, però, il cliente non era stato informato delle operazioni societarie che già avevano interessato la compagnia che aveva emesso le obbligazioni, determinando il cambio del soggetto che avrebbe dovuto garantire la restituzione a scadenza del prestito, con conseguente aumento del rischio, né era stato reso consapevole della complessità delle obbligazioni, in violazione della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014. Fideuram, inoltre, non lo aveva informato del carattere illiquido dell’obbligazione, in violazione degli obblighi informativi dettati dalla Comunicazione Consob 9019104 del 2 marzo 2009.

A detta dell’investitore, inoltre, il questionario Mifid non rispecchiava il suo reale profilo, non contenendo quesiti precisi e circostanziati sul livello di conoscenza e di esperienza del cliente rispetto ai vari strumenti e, in particolare, ai titoli obbligazionari strutturati.

Dopo l’insolvenza del gruppo OI Brasil, il nuovo soggetto subentrato a Portugal Telecom, il valore dei titoli è crollato e l’investitore ha subito forti perdite. L’investitore si è quindi rivolto a Martingale Risk per recuperare quanto perso.

Secondo l’analisi della società di consulenza, la banca non ha fornito le informazioni necessarie prima della sottoscrizione, quando avrebbe dovuto fornire una scheda prodotto dettagliata, con informazioni sulla situazione dell’emittente, sulla complessità del titolo, sull’avvenuto passaggio dell’emittente al gruppo brasiliano OI, gravemente indebitato, sull’aumento del rischio emittente e del rischio Paese e sulla scarsa liquidità dell’obbligazione.

“Tutto ciò non è stato fatto: senza informativa adeguata, il cliente non può essere considerato consapevole dei rischi significativi assunti”, spiegano i legali di Martingale Risk. “Inoltre, la banca non ha eseguito correttamente la valutazione di appropriatezza: ha classificato il cliente come esperto, ma il suo titolo di studio, i suoi investimenti pregressi e la sua avversione al rischio dicevano il contrario. Con il nostro supporto, l’investitore si è rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale ha concordato con le nostre deduzioni”.

L’investitore aveva chiesto il rimborso totale del danno, pari a 190.885,21 euro, ma la somma che l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha pattuito per il rimborso è ben diversa. Secondo la decisione dell’Acf, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto, nel corso del tempo, “dell’effettivo livello di rischiosità dell’investimento, ponendo in essere conseguenti e tempestive azioni idonee a limitare il danno che stava subendo, specie a seguito della presa visione della rendicontazione al 31 dicembre 2015, datata 27 gennaio 2016, laddove lo strumento (acquistato impiegando la somma di 204.575,21 euro) risulta valorizzato per un controvalore già di soli 100.832,42 euro. 

Come spiega la sentenza, se il ricorrente avesse venduto le obbligazioni detenute al 28 gennaio 2016, primo giorno di negoziazione dopo la data della citata rendicontazione, avrebbe realizzato, in base al prezzo unitario registrato a quella data sul mercato di 50,80 euro, la somma di 101.600,00 euro. Consegue che il risarcimento del danno, detratta la cedola di 6.845,00, percepita in data 12 maggio 2015, ammonta, a 96.130,21 euro, valore che rivalutato arriva alla somma di 116.798,21.

Fideuram ha 30 giorni di tempo dalla data di emissione della sentenza per aderire, ma va ricordato che le sentenze dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie non sono vincolanti.

La società non ha rilasciato alcun commento, ma davanti all’Acf ha richiamato il principio di autoresponsabilità in ordine alle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal cliente nel questionario MiFID del 26 luglio 2011, in cui veniva assegnato all’investitore un livello di esperienze e conoscenze elevato. Secondo Fideuram, il risparmiatore avrebbe operato su varie tipologie di strumenti finanziari, “scegliendo di investire in titoli obbligazionari con tassi di interesse mediamente piuttosto alti, in modo da ricevere flussi cedolari significativi, ragione per la quale egli non può essere considerato come una persona inesperta o sprovveduta in materia finanziaria. Con riferimento all’asserita omessa informativa successiva, la banca rappresenta di aver trasmesso al ricorrente le rendicontazioni periodiche”.

(Marcello Caponigri su CityWire del 02/12/2025)

 
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