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Omotransfobia. Parte la discussione della legge
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Articolo di Sara Astorino
15 giugno 2020 15:42
 
 In data 16 Giugno 2020 viene depositato presso la Commissione Giustizia il testo di Legge unificato contro l'Omotransfobia.
Appena diffusa la notizia del deposito abbiamo, purtroppo, assistito a diverse contestazioni per lo più provenienti dalla CEI e dai gruppi anti-lgbt.
Il nuovo disegno di legge, in cui vengono riunificati ben cinque (5) ddl, Boldrini-Zan-Scalforotto-Perantoni e Bartolozzi, ha lo scopo di amplificare, estendendola, la normativa sulla protezione della popolazione Lgbt, inserendo l'orientamento sessuale e l'identità di genere all'interno dei reati caratterizzati dall'odio.
Se approvato, il ddl consentirebbe di ottenere un'estensione della Legge Mancino che, sebbene preveda delle sanzioni ed identifichi i reati d'odio, per il tempo in cui fu emanata prevede questi reati solo connessi alla nazionalità, all'origine etnica e alla confessione religiosa.
Il disegno di legge originario è stato ampliato e, pertanto, oltre agli articoli 1 e 2, che prevedevano la modifica degli art. 604 bis cp e 604 ter cp, sono stati previsti ulteriori otto (8) articoli.
La struttura di questi articoli potrebbe risultare particolare poiché, nonostante sarebbe stato auspicabile la formulazione degli stessi con riferimento specifico a casi concreti, contengono una semplice indicazione delle modifiche che verranno apportate alle varie leggi.
Analizzando gli articoli da 1 a 5, sono elencate le modifiche che verranno apportate all'art 604 bis cp, art. 1, all'art. 604 ter cp, art. 2, al d.l n. 122/93, art. 3, all'art. 7 del DPR 115/02, art. 4, ed all'art. 90 quater cpp, art. 5.
Vale la pena fare una precisazione sull'art. 3, in cui viene espressamente indicato il testo che sostituirà l'antecedente.
Ebbene chi scrive non è assolutamente d'accordo con la previsione di poter scontare la pena tramite il ricorso ad un servizio di pubblica utilità.
Un crimine d'odio, cosi debbono essere definiti quelli che si basano su una discriminazione, non può essere punito riconoscendo al colpevole la possibilità di scontare la propria pena eliminando le scritte dai muri o dalle panchine oppure facendo del volontariato.
A parere di chi scrive sarebbe stato più opportuno ipotizzare un percorso terapeutico prendendo, magari, ad esempio i centri di ascolto e di aiuto che si occupano degli uomini maltrattanti.
All'art. 6 viene confermata la previsione di istituire, in data 17 Maggio, la Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.
Si deve, tuttavia, evidenziare la contraddizione intrinseca presente nell'articolo.
Contraddizione sin da subito evidente laddove si confrontino i vari commi che costituiscono l'articolo.
Al I comma si prevede a chiare lettere l'intento di promuovere “la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere...omissis...”.
Al II comma si precisa che “ la Giornata.. omissis.. non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituiscono giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole.. omissis..”.
Al III comma si legge “..omissis.. sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile.. omissis..”.
Non credo che fosse necessario realizzare tre commi per esprimere un concetto, in realtà, molto semplice.
Sarebbe bastato dire che nel corso della giornata del 17 Maggio dovevano, o avrebbero potuto essere organizzati eventi non solo finalizzati a promuovere la cultura del rispetto degli altri.
L'eccessiva prolissità rischia di essere la rappresentazione della confusione su come deve essere gestita questa giornata.
Si parla di un argomento estremamente delicato ove non basta organizzare un incontro o una manifestazione ma va mutato il tessuto sociale, il modo di pensare.
In sostanza vanno abbattute le barriere.
Il mezzo per ottenere un tale risultato, in realtà, non è previsto dalla Legge che all'art. 7 si limita a prevedere “una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni..”.
La suddetta strategia deve essere elaborata con cadenza triennale ma manca, all'interno della Legge, qualsiasi spunto per comprendere come dovrebbe svilupparsi la strategia.
All'art. 8 si prevede di finanziare il programma per la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.
Questi centri dovranno essere in grado di offrire un'assistenza a tutto tondo ovvero legale, sanitaria e psicologica.
Particolare menzione va alla previsione di una mediazione sociale e alla previsione, ove necessaria, di fornire adeguate condizioni di vitto ed alloggio.
Sarebbe opportuno, anche al fine di evitare scontate quanto prevedibili contestazioni, indicare cosa si intenda con la frase “ove sia necessario”.
Ottima anche la previsione dell'anonimato.
L'art. 9 prevede, sempre con cadenza triennale, che vengano svolte attività statistiche al fine di verificare e registrare discriminazioni e violenze.
All'art. 10 sono contenute le previsioni legate alla copertura finanziaria.
Le criticità di questa Legge sono ancora moltissime e sarebbe stato opportuno essere meno fumosi sebbene rispettosi del principio di genericità.
Sarebbe stato opportuno anche spiegare, o meglio provare ad introdurre, nella Legge di affrontare in maniera nuova nelle scuole il tema della sessualità.
Sarebbe bastato introdurre un'ora di educazione sessuale nel corso della quale spiegare anche che esistono altri orientamenti sessuali.
Sarebbe stato utile prevedere pesanti punizioni avverso i crimini di odio e prevedere un percorso di recupero anche solo allo scopo di comprendere dove e quando intervenire per evitare il nascere, o il cristallizzarsi, della discriminazione.

 

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