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Pillole di diritto - Clausole di esclusione o limitazione di responsabilità nelle assicurazioni
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Articolo di Smeralda Cappetti
20 marzo 2023 12:14
 
 Il Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n.209/2005) prevede che, tranne che in specifiche eccezioni, si applicano ai contratti assicurativi le norme del Codice Civile (art.165 D.Lgs. 209/2005); in particolare, viene previsto, come principio generale, che i contratti devono essere redatti in modo chiaro e esauriente. Altresì, viene stabilito l’obbligo di utilizzare caratteri di particolare evidenza, per le clausole che prevedono decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, nonché oneri a carico del contraente.

Se la limitazione di garanzia prevista nelle condizioni generali di assicurazione non è scritta utilizzando caratteri di particolare evidenza, non può essere ritenuta conoscibile; inoltre, se la limitazione della garanzia non è conoscibile, l’effetto è lo stesso previsto dall’art.1341 c.c., per una clausola vessatoria, ossia l’inefficacia nei confronti della parte che non l’ha predisposta.

Pertanto, se la compagnia assicurativa inserisce clausole di limitazione della responsabilità nelle condizioni generali di assicurazione e non utilizza un carattere di particolare evidenza, queste clausole saranno inefficaci e non potranno limitare la copertura assicurativa.


 
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