Quando il medico commette un errore (es. errore medico nella prescrizione e somministrazione di farmaci, terapia sbagliata, assistenza sanitaria inadeguata, gravi errori chirurgici, terapeutici e diagnostici) viola il dovere di diligenza qualificata.
Chi ha la responsabilità medica? Enti o persone che esercitano una professione in ambito sanitario. In tal senso, quindi, possono avere questo tipo di responsabilità:
- un medico curante (dottore di famiglia),
- un dottore libero professionista,
- una struttura sanitaria,
- un ospedale pubblico,
- una clinica privata,
- un operatore sanitario assistenziale (come un infermiere).
Per chiedere un risarcimento per malasanità alla struttura ospedaliera è necessario che la condotta del professionista abbia provocato una lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto o addirittura la sua morte.
È essenziale che ci sia un nesso di causalità “giuridicamente rilevante” tra la condotta del medico e l’evento dannoso, cioè tra l’errore medico e le lesioni personali o la morte del paziente.
Il paziente che intende ottenere un risarcimento dei danni dovrà:
- allegare l’inadempimento del medico chiarendo quali siano state le modalità di esecuzione inidonee o che l’intervento/trattamento sanitario ricevuto era di facile esecuzione e di routine,
- provare che la condotta del sanitario gli ha causato un danno alla salute e
- dimostrare che questo danno ha avuto delle ripercussioni sulla sua vita sociale e di relazione.
Quando siamo di fronte a un caso di malasanità dobbiamo valutare caso per caso. Il calcolo del risarcimento per danno da malasanità, quindi, va personalizzato tenendo conto degli eventi e dell’entità del danno biologico patito dalla persona. Si procederà, quindi, con la perizia medico legale.
Si dovrà poi inviare formale richiesta di risarcimento all’ente/medico tramite raccomandata A/R o pec, anche ai fini interruttivi della prescrizione.
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