Nel 2008, si iniziativa di Aduc e grazie alla senatrice Donatella Poretti, a cui si aggiunsero i sen. Marco Perduca e Francesco Cossiga, è stato presentato il seguente disegno di legge costituzionale, ovviamente rimasto nei cassetti della legislatura dell'epoca e che mai altri parlamentari delle legislazioni a seguire hanno ripreso.
Disegno di legge d'iniziativa della senatrice Donatella Poretti
Onorevoli Senatori! Era il 22 marzo del 1947 quando l'Assemblea Costituente in una seduta pomeridiana approvo' il primo articolo della Costituzione, il cui primo comma recitava:
"L'Italia e' una Repubblica democratica fondata sul lavoro". Non "Repubblica dei lavoratori", come proponeva Palmiro Togliatti, non "fondata sui diritti della liberta' e i diritti del lavoro" come proposero Ugo La Malfa e Gaetano Martino, ma "fondata sul lavoro" come medio' Amintore Fanfani. Quindi una soluzione primariamente politica e ovviamente compromissoria fra i due schieramenti che si fronteggiavano dopo il 25 aprile del 1945, specchio del nuovo assetto internazionale che vedeva i Paesi vincitori avviarsi ad nuova guerra, detta "fredda". D'altra parte il "lavoro", quale principale elemento fondante della nuova Repubblica democratica d'Italia, costituiva nondimeno una priorita' per un Paese distrutto dalla guerra. Solo attraverso il contributo di ogni cittadino al "progresso materiale e spirituale della societa'", come recita l'articolo 4 della Costituzione, l'Italia avrebbe potuto avviarsi verso ricostruzione e prosperita'.
Oggi, sessant'anni dopo, i frutti di quella straordinaria e miracolosa rinascita, gia' manifesti pochi anni dopo la fine del conflitto mondiale, sono davanti agli occhi di tutti. La "guerra fredda" si e' conclusa da oltre un decennio, e dopo di essa si sono presentate e continuano a presentarsi nuove sfide per la nostra democrazia. La prosperita' dei cittadini non passa piu' attraverso una ricostruzione, ma attraverso la capacita' di stare al passo e competere in una nuova economia globale. Il pericolo principale per la nostra Repubblica non veste piu' i panni riconoscibili di un esercito invasore o di aspiranti despoti, ma quelli di invisibili strateghi del terrore. La risposta a quel terrore -che e' la nostra reazione alla percezione di un pericolo imminente- puo' determinare le sorti della democrazia. Quando, nel nome della generale sicurezza e tranquillita' saremo disposti a limitare la liberta' di pochi, si aprira' davanti ai nostri occhi quella stessa voragine che i nostri padri costituenti furono chiamati a richiudere. Se il lavoro rimane elemento essenziale nella societa' e nell'economia, come peraltro affermato piu' volte nella Carta fondamentale, esso si rivela oggi inadeguato quale
unico elemento fondante la nostra democrazia. Proponiamo per questo di modificare il primo articolo della Costituzione come segue:
"La Repubblica italiana e' uno Stato democratico di diritto fondato sulla liberta' e sul rispetto della persona".
Il primo articolo
La proposizione con cui solitamente si apre una costituzione ha un altissimo significato simbolico. E' in essa che viene affermato un modello istituzionale ed e' con essa che si esprimono i valori fondanti la base del vivere civile. Tramite il primo articolo di una costituzione, si identifica un popolo, la sua forma di stato, la sua storia -quella dei diritti fino ad allora negati- ed anche le sue aspirazioni.
Ma la costituzione sara' efficace nell'affermare e proteggere i suoi valori fintanto che il "popolo" in essa identificato possa a sua volta identificare se stesso in quella dichiarazione d'apertura. Il primo articolo e' quello che intere generazioni dovrebbero imparare a memoria, tramandare o citare ogniqualvolta vi sia una sua patente o potenziale violazione. Con esso si dovrebbe misurare ogni giorno l'operato dei governanti, la sua eco riverberare nelle opere letterarie, nella cinematografia, nelle aule di tribunale. Tutte manifestazioni, queste, di una Costituzione viva, diffusamente sentita e quindi rispettata.
A sessant'anni da quel 22 marzo 1947, non vi e' dubbio che l'articolo 1 della Costituzione ha clamorosamente fallito questa sua alta missione: non identifica il popolo, inteso quale totalita' dei cittadini, ne' il popolo italiano puo' identificarsi in esso. Al massimo riconosce una forma di governo ("Repubblica democratica") basata su un'attivita' ("lavoro"), che difficilmente puo' costituire il valore fondamentale di una societa'.
"Lavoro" e popolo
Anche se molte e concorrenti sono le definizioni di "lavoro" nel nostro ordinamento, ne troviamo un'autorevole all'articolo 4, comma 2, della Costituzione: "un'attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa'". In questo articolo, il "lavoro" e' qualificato come diritto e dovere di ciascun cittadino. Una definizione molto ampia, volutamente indeterminata, che non si limita ad indicare un rapporto di lavoro tradizionale, come ad esempio quello pattuito in un qualsiasi contratto di impiego. Ma chi esattamente puo' riconoscersi nella categoria di "lavoratore", ovvero di cittadino che svolge l'attivita' sulla quale e' fondata la nostra Repubblica?
Possono identificarsi in quel primo articolo i milioni di cittadini disoccupati? E coloro che lavorano al nero, e quindi non pagano le imposte? I milioni di cittadini in fase di studio, minorenni e non, o di formazione sono lavoratori effettivi
, oppure solo potenziali "attori"? Ed i milioni di cittadini non piu' in grado di lavorare in quanto affetti da gravi malattie o perche' vittime di incidenti sul lavoro? Cosa dire ancora dei milioni di cittadini che percepiscono una pensione di anzianita', non piu' svolgendo l'attivita' "lavoro"? E' da considerarsi "lavoratore" anche la persona alla ricerca della propria felicita' e realizzazione, anche al costo di restare per lungo tempo senza "lavoro"?
E' possibile che attraverso complessi sofismi giuridici, il concetto di "lavoro" possa essere esteso a tutte le categorie sopraelencate, fino ad includere la totalita' dei cittadini. Ma il semplice fatto che, a distanza di sessant'anni, queste domande possano ancora essere poste, che milioni di cittadini possano anche solo esitare a riconoscersi nel principio fondante della propria Repubblica, e' indice del fallimento di quel primo articolo. Cosa ben piu' grave, chi esita nel riconoscersi in questo primo articolo, finira' per accogliere con diffidenza anche il resto della Costituzione.
Repubblica democratica
Il termine "Repubblica" era originariamente sinonimo di "Stato", cio' che appartiene alla sfera pubblica (lat. "res publica", la cosa pubblica). Platone descrisse la sua repubblica (
Politeia) uno Stato i cui "guardiani" sono re-filosofi, i soli ad avere piena coscienza degli ideali di Giustizia e Bene. Essi governano nel nome della maggioranza dei cittadini, i quali hanno una limitata percezione dei valori fondamentali. Dal diciassettesimo secolo in poi, il termine repubblica e' comunemente usato per indicare l'assenza della monarchia. Ma Repubblica non era e non e' sinonimo di democrazia.
I costituenti ritennero quindi necessario qualificare ulteriormente l'espressione "Repubblica" con l'aggettivo "democratica". Con esso, si rafforza la partecipazione del popolo al governo della cosa pubblica, allontanandone le possibili degenerazioni dispotiche.
Tuttavia, anche l'espressione "Repubblica democratica" e' insufficiente ad individuare e garantire quei diritti che, se non rispettati, determinano una vera e propria dittatura, sebbene formalmente "democratica". Cosa distingueva infatti la
Repubblica democratica tedesca (DDR), la ex Germania dell'Est, dalla
Repubblica democratica italiana? In ben 42 su 48 Paesi del continente africano vi sono state elezioni democratiche, ma quasi nessuno di questi gode di diritti cosi' come nei Paesi cosiddetti occidentali. Una delle piu' feroci tirannie oggi al mondo e' quella della Repubblica democratica popolare di Corea, anche conosciuta come Corea del Nord.
La Repubblica islamica dell'Iran, per esempio, tiene regolari elezioni, eppure difficilmente potremmo paragonare il suo assetto istituzionale come una democrazia simile alla nostra.
Liberta', rispetto della persona e Stato di diritto
Sono numerosi e vari gli assetti istituzionali delle varie "repubbliche democratiche" oggi esistenti. Vi e' pero' un elemento caratterizzante ed essenziale affinche' una democrazia possa definirsi di tipo occidentale, cio' che nel diritto costituzionale comparato anglosassone si chiama "liberal democracy" (democrazia liberale), contrapposta alla "popular democracy" (democrazia del popolo), ovvero i Paesi a regime comunista dispotico. Questo elemento fondamentale non puo' essere il "lavoro", nozione generica, indeterminata ed indeterminabile, e che contraddistingue qualsiasi societa', sia essa repubblicana o monarchica, democratica o dittatoriale, primitiva o moderna, tribale o nazionale.
Non a caso, il concetto di "lavoro" e' principale elemento fondante delle "democrazie popolari", e non delle democrazie cosiddette occidentali. Il primo articolo della Costituzione della Repubblica di Cuba, ad esempio, recita: "Cuba e' uno Stato socialista di lavoratori". Il concetto di lavoro era presente anche nel primo articolo della Costituzione della ex Unione Sovietica: "L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e' uno stato socialista degli operai e dei contadini". Cosi' anche la Repubblica Popolare Cinese: "La Repubblica popolare cinese e' uno stato socialista di dittatura democratica popolare, guidata dalla classe operaia e basata sull'alleanza operai-contadini". Il secondo articolo della Costituzione della Repubblica democratica popolare del Laos riconosce quali suoi componenti fondamentali "lavoratori, contadini ed intellettuali". Anche la Costituzione della Repubblica socialista del Vietnam "si fonda sull'alleanza fra la classe di lavoratori, di contadini e gli intellettuali". Insomma, il nostro primo articolo della Costituzione allontana l'Italia dalle democrazie cosiddette occidentali (liberal democracies), e l'accomuna ai Paesi comunisti dispotici.
L'elemento discriminante delle democrazie a cui vogliamo appartenere e' invece il grado di
liberta' garantito a coloro che nel medesimo sistema democratico risultano "perdenti", le minoranze; democrazie in cui il comun denominatore e' la
persona, l'individuo. La liberta' di stampa, la liberta' di espressione, la liberta' di religione, la liberta' di voto, la liberta' terapeutica, la liberta' di circolazione, il pluralismo politico, la liberta' di non essere discriminati in base a sesso, razza o preferenze sessuali, la liberta' di riunirsi pacificamente, l'inviolabilita' del domicilio, il diritto alla riservatezza, la liberta' economica, la liberta' di perseguire la propria felicita' e realizzazione. Una maggioranza, anche quando democraticamente eletta dalla quasi totalita' dei cittadini, non puo' mai ostacolare, sospendere o rimuovere questi diritti. Una maggioranza che opprime una minoranza, seppur "democraticamente", risulterebbe si' in un regime formalmente democratico, ma anche totalitario. Difficilmente, infatti, le minoranze private dei diritti di cui godono le maggioranze possono partecipare ed aspirare a governare la cosa pubblica. Da una democrazia totalitaria ad un dittatura totalitaria il passo e' breve, come testimonia la "democratica" ascesa al potere dell'ultimo cancelliere della Repubblica di Weimar, Adolf Hitler.
Per la protezione di queste liberta', le democrazie cosiddette occidentali si sono dotate della separazione dei poteri e di sistemi di controlli e contrappesi ("cheks and balances"), distinguendo ruoli e istituzioni, al fine di evitare una eccessiva concentrazione di potere. Se tutti i poteri rispondessero alla volonta' di uno stesso gruppo di cittadini, anche quando fortemente maggioritario, verrebbe meno quel sistema di controlli e contrappesi. Non a caso, in tutte queste democrazie il potere che sopra ogni altro e' deputato alla difesa e protezione delle liberta' della persona, e' anche il meno democratico: il potere giudiziario. Nel nome di quelle liberta' inviolabili, anche quando osteggiate da un'ampia maggioranza di cittadini, i 15 giudici della Corte Costituzionale italiana hanno la facolta' -tutt'altro che "democratica", e al contempo profondamente democratica- di annullare leggi emanate dal Parlamento, espressione della volonta' popolare.
Per questo motivo, l'Italia dovrebbe essere prima di tutto una Repubblica democratica fondata sulla liberta', intesa quale totalita' dei diritti della persona, senza i quali verrebbe meno la distinzione con quelle "repubbliche democratiche" che ieri, come oggi, opprimono intere genti nel nome della volonta' popolare. La liberta' trova la sua principale e massima protezione nello
Stato di diritto: supremazia e rispetto della legge, in primis rispetto della Costituzione, Legge fondamentale di tutti i cittadini. Senza legalita', senza certezza del diritto, perdono valore anche i piu' alti e nobili principi enunciati nella Costituzione, in quanto difficilmente se ne potrebbe esigere ed ottenere il rispetto e l'applicazione. Il cittadino, posto dinnanzi all'incertezza del diritto, alla rassegnata accettazione di una diffusa illegalita', si allontana dalle istituzioni e perde fiducia nella legge, percependola come astratta, relativa e soprattutto non vincolante. Soprattutto, sono sottoposti ai limiti di legge le massime cariche dello Stato, proprio in virtu' del grande potere loro conferito. E' il principio dello Stato di diritto che da' forza e vita non gia' al primo articolo della Costituzione, ma all'intero dettato costituzionale e a tutte quelle norme da essa derivanti a tutela di diritti fondamentali.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Articolo 1
Il primo comma dell'articolo 1 della Costituzione della Repubblica italiana e' sostituito dal seguente:
"La Repubblica italiana e' uno Stato democratico di diritto fondato sulla liberta' e sul rispetto della persona".
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