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Rette RSA. Il Senato vorrebbe far pagare tutto ai pazienti, anche retroattivamente 
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Articolo di Claudia Moretti
27 febbraio 2025 9:00
 
Sin dalla riforma istitutiva il SSN e via via con norme confermative e provvedimenti attuativi mai soggetti a ripensamento del legislatore, la legge italiana pone a carico delle Aziende Sanitarie i costi delle attività delle prestazioni sociosanitarie, anche nella loro componente socio-assistenziale laddove connessa con attività anche sanitaria.

La questione è di particolare impatto economico per le prestazioni residenziali di lungoassistenza rese alle persone con disabilità grave o gravissima e anziani non autosufficienti con malattie cronico degenerative (es.Alzheimer), che come noto necessitano di cure sia sanitarie che assistenziali, in una unica ed inscindibile soluzione.

Pur trattandosi di costi molto elevati (le rette ruotano intorno ai 3000-4000 euro al mese), infatti, per indirizzo ormai granitico della Corte di Cassazione, tale unica prestazione è posta ad oggi, da quasi 50 anni, a carico del SSN e, dunque, delle Aziende Sanitarie, anche laddove erogate in regime di lungoassistenza (art. 3 septies Dlgs 502/92).

Pur avendo lottato con le unghie e coi denti, gli Enti erogatori e le Aziende Sanitarie, grazie alla immutabilità dell’indirizzo di Cassazione, e nonostante la “resistenza” di molti territori nei primi e dei secondi gradi di giudizio, hanno visto di recente incrementare il contenzioso, ultimamente venuto persino alla ribalta delle cronache tv.

Dunque, per correre ai ripari, si sono rivolti al Parlamento. Legittimo, per carità, modificare una norma sostanziale di tale portata, magari facendolo precedere da uno straccio di dibattito pubblico, vista la rilevanza del tema per le famiglie. Ma cambiare solo il quadro normativo non avrebbe “fermato” la Cassazione e i ricorsi in atto, con relativo esborso per l’erario.

E dunque, al parlamento si è richiesto (e chi propone l’emendamento si presta) di stoppare la giustizia con atto retroattivo, con pretesa incidenza sui giudizi in corso. 

Si tratta di una plateale ed incostituzionale violazione del principio della separazione dei poteri.

Inoltre, si agisce non già sulle molte e più importanti norme che stabiliscono il principio su indicato che si vuol modificare, mettendo così mano all’intera disciplina contenuta su svariate norme stratificate, ma si prova a modificare (rectius a “applicare retroattivamente ai giudizi in corso”), una legge finanziaria del 1983 che rappresenta una sola (e nemmeno appunto -sistematicamente- la più solida) delle varie leggi che regolano l’articolata materia, non risolvendo, quindi, un granché e alimentando un grande caos.

Tutto questo è accaduto nei giorni scorsi in Commissione 10a permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, con l’emendamento n. 13.0.400 al  disegno di legge recante "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria" (A.S. 1241) che qui di seguito si riporta per esteso:

“La Relatrice (Cantù)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730)
          1. All'articolo 30, comma 1, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole "Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali" sono sostituite dalle seguenti "Sono a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali".
          2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli eventuali procedimenti giurisdizionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.».”
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