Da oggi 10/3/2014 e fino al 10/5/2014 i proprietari di veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo e giacenti da più di due anni (al 1/1/2014) nelle depositerie della provincia di Firenze potranno attivarsi per recuperare i propri mezzi, che altrimenti saranno poi venduti dallo Stato alla stessa depositeria, anche ai fini della rottamazione.
Per farlo dovranno prima verificare la presenza del proprio veicolo nell'elenco messo a punto dalla Prefettura e pubblicato sul sito della stessa (
www.prefettura.it/firenze) e poi rivolgersi alla Prefettura -anche via mail o per posta ordinaria- o direttamente alla depositeria per effettuare il “riscatto” del mezzo, per il quale è necessario pagare l'eventuale debito verso lo Stato che ha originato il provvedimento di sequestro e le spese di giacenza.
La novità non riguarda solo Firenze ma tutte le province.
Per quanto disposto infatti dalla Legge di Stabilità (1) ogni Prefettura deve provvedere a stilare l'elenco dei veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo -compresi quelli non ancora confiscati o venduti- giacenti da più di due anni, e pubblicarlo sul proprio sito. Entro 60 giorni da tale pubblicazione (che vale come “notifica” agli interessati) i proprietari possono assumere la custodia del veicolo pagando l'eventuale debito verso lo Stato che ha originato il provvedimento di sequestro e le spese della depositeria. Le modalità operative sono definite da ogni Prefettura e riportate sui siti.
Per chi volesse attivarsi il riferimento di partenza è il sito nazionale
www.prefettura.it, da cui si arriva al sito della Prefettura competente.
Se nessuno reclama il veicolo entro i suddetti 60 giorni (entro il 10/5/2014 per la provincia di Firenze) esso viene venduto, anche ai fini della rottamazione, alla depositeria ove è giacente. L'eventuale ricavato della vendita è depositato, fino alla definizione del procedimento che ha originato il sequestro, in un conto fruttifero presso la tesoreria statale. Se al termine del procedimento viene disposta la confisca del veicolo essa riguarderà tale somma; in caso contrario la somma sarà versata al proprietario o a chi ne ha diritto (se vi e' un debito pendente).
(1) Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013 art.1 commi 444/450)