Giovedì 4 giugno 2026
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FERMO AMMINISTRATIVO DELL'AUTOMOBILE

Comunicato ·

UNA SENTENZA CHE CI DA' RAGIONE E CHE PUO' DIVENTARE IL PRIMO PASSO VERSO NORME CHE ELIMININO QUESTO INCIVILE METODO DI RISCOSSIONE COATTIVA
Firenze, 30 maggio 2003. Il tribunale di Parma, con la sentenza n.151/03 ha dichiarato nullo il fermo amministrativo di un'automobile disposto dalla locale esattoria, con la condanna alle spese di cancellazione del fermo al Pubblico Registro Automobilistico.
E' proprio con la motivazione da noi individuata gia' da tempo: la mancanza del decreto attuativo dell'art.86 dpr 602/73 con cui si procede al fermo, non consentirebbe la procedura di fermo amministrativo cosi' operata, in quanto prevista, ma non regolamentata, e quindi non si potrebbe applicare il dm 7/9/98 n.503 in quanto non specifico della materia.
Una infrazione al codice della strada, il ritardato pagamento della Tarsu, talvolta anche il canone/tassa della Rai. Una serie di tributi esigibili, ma che l'amministrazione, per far prima, emette questo fermo amministrativo e costringe il malcapitato a pagare subito, quand'anche avesse delle buone motivazioni per provare il ricorso.
Dell'automobile se ne fa difficilmente a meno, anche perche' per molti e' uno strumento indispensabile. Per cui consigliamo di pagare e poi fare ricorso per avere il rimborso. Sia che si tratti di un ricorso in merito alle motivazioni dell'oblazione (da fare al giudice di pace), sia rispetto alla presunta illiceita' del fermo amministrativo dell'automobile (da fare al tribunale ordinario con richiesta di danni). Illiceita' che ora e' sostenuta da questo precedente del tribunale di Parma.
E' evidente che non contestiamo il diritto dell'amministrazione a farsi pagare il dovuto, ma il metodo vessatorio e lesivo della proprieta' privata e della liberta' -anche economica- del contribuente. Pur con le nuove procedure che prevedono un avviso prima di procedere al fermo.
Si tratta di una sorta di cavillo, ce ne rendiamo conto. Ma la legge e' fatta male e non dovrebbe essere applicata con la discrezione dell'amministrazione locale. La certezza del diritto non e' un'opzione da discorsi di festa di partito o campagne elettorali.
Auspichiamo che ci siano diverse sentenze come quella del tribunale di Parma, in modo che il legislatore valuti in modo concreto l'impossibilita' di norme che, per la riscossione di sanzioni amministrative, usino metodi che mettono i malcapitati in condizioni di non procacciarsi il denaro necessario a pagare le stesse (non sono poche le persone per cui l'automobile e' fondamentale per il lavoro che svolgono).
Vincenzo Donvito, presidente Aduc
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