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VACANZE FREGATURA?
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Comunicato 
19 agosto 2000 0:00
 


L'ADUC RICORDA COME RIMEDIARVI E COSA FARE SUBITO AL RIENTRO, E NON OLTRE 10 GIORNI. UN FACSIMILE DI DOMANDA DI RIMBORSO E' SU INTERNET: clicca qui

Firenze, 19 Agosto 2000. E' cominciato il grande rientro delle vacanze. Per alcuni, pero', non sono vacanze da ricordare con piacere, perche' l'albergo non e' stato della qualita' di quello prenotato, il volo ha avuto ritardi tali da far perdere diverse coincidenze, il posto descritto nel depliant del tour operator era troppo decantato e una serie di servizi erano in costruzione o non c'erano, insomma tutta una serie di circostanze che hanno piu' che sciupato la vacanza, e che non devono essere dimenticate, perche' tutto ha un costo e un valore, anche e soprattutto il nostro tempo.
Ricordiamo che, rientrati dalle vacanze, ci sono 10 giorni per presentare le contestazioni ad agenzia e tour operator -tramite raccomandata A/R. Anche nel caso in cui il disservizio dipenda dall'albergatore o dalla compagnia aerea, la richiesta di rimborso dei servizi non usufruiti e dei danni dovra' essere presentata a chi ha stipulato il contratto, cioe' l'agenzia .
E' importante ricordare una delle clausole piu' banali -la competenza del Foro in caso di controversia, che spesso e' indicato nel luogo dove ha sede il tour operator, e per questo puo' scoraggiare dall'intraprendere un'azione giudiziaria- contrasta con la legge che consente al consumatore di citare la controparte nel Foro della propria citta'. In questo caso la clausola puo' essere vessatoria ai sensi dell'art.1469 bis codice civile: se il Foro del tour operator non e' gradito, si potra' chiedere all'operatore turistico di modificarlo e, in caso di rifiuto, impugnare la richiesta in Tribunale.
Il decreto legislativo 111/95 -in attuazione della direttiva comunitaria 314/90- regola i viaggi organizzati.
Per queste ragioni abbiamo predisposto un facsimile per la richiesta di rimborso.
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