Anche in caso di distacco dal condominio, gli oneri per le parti comuni sono dovuti

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18203/ 2026 ha affermato che anche qualora il proprietario di alcune unità immobiliari decida di distaccarsi dal condominio, egli sarà tenuto al pagamento delle spese relative ai beni e servizi rimasti in comune.
Ciò perché, secondo la Corte, in queste situazioni, decisamente residuali, in tema di parti comuni si configura una situazione equiparabile al supercondominio.
Il caso.
In proprietario di alcune villette aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, di poter separare le proprie unità immobiliari dal resto del condominio.
Il Condominio, a seguito del distacco, chiedeva il pagamento di 24 mila euro di oneri condominiali.
Il proprietario si opponeva alla richiesta di pagamento ma in tutti i gradi di giudizio la sua opposizione veniva respinta poiché il distacco delle villette non comportava il venir meno dell’obbligo di pagamento della manutenzione delle parti comuni.
Secondo la Corte saremmo, in questo caso, innanzi alla costituzione di un supercondominio per la cui costituzione “non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 c.c., (quali, ad esempio, il viale d’ingresso, l’impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l’alloggio del portiere), in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricati la titolarità "pro quota" su tali parti comuni e l’obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione”.
Come mai la Corte è giunta a tale decisione?
Per diversi motivi.
Il primo: al momento dell’accoglimento della richiesta di distacco non erano sorti due condomini diversi perché le villette, che si erano distaccate, appartenevano tutte allo stesso soggetto.
Il secondo: una parte della somma era stata deliberata prima del distacco ed in parte successivamente ma con la partecipazione anche del proprietario delle villette separate.
Egli avrebbe dovuto dunque rispettare le decisioni dell’assemblea in punto di parti comuni