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Consulenza finanziaria e tutela degli investitori
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Editoriale di Alessandro Pedone
28 novembre 2007 0:00
 
Dal 1 Novembre 2007 e' entrato in vigore una cospicua modifica alle norme che regolano l'intermediazione finanziaria in Italia. Si tratta del complesso di regole che passano sotto il nome di "MIFID".
Sarebbe troppo lungo, in questa sede, fare un riassunto di tutte le novita' introdotte, desideriamo invece sottolineare un aspetto che sembra essere passato un po' in sordina.
Mentre le precedenti norme prevedevano che l'intermediario dovesse sempre verificare l'adeguatezza del servizio d'investimento che andava ad erogare in rapporto al profilo del cliente, le nuove norme prevedono che questa stringente verifica si debba fare solo per il servizio di consulenza finanziaria (che diventa adesso un servizio d'investimento principale e non piu' accessorio, come prima) e per il servizio di gestione.
Per gli altri servizi (come ad esempio il collocamento di un fondo comune, la negoziazione di un titolo, ecc.) e' sufficiente verificare l'appropriatezza (in pratica si giudica se il cliente e' in grado di capire il rischio connesso all'investimento).
Inoltre c'e' l'escamotage della cosi' detta "mera esecuzione". Se il cliente firma che l'ordine e' eseguito con questa modalita', libera la banca dall'obbligo di fare alcuna verifica di appropritezza/adeguatezza.

Fin qui, nulla di particolarmente nuovo, si tratta di concetti abbastanza conosciuti.
Concentriamo, adesso, la nostra attenzione sul servizio di consulenza finanziaria. Abbiamo visto che per questo servizio e' obbligatoria non solo la verifica che il servizio prestato sia adeguato, ma dal 1 Novembre 2007, non si puo' fornire il servizio se lo stesso non e' adeguato.
Ma come e' definito il servizio di consulenza finanziaria? Secondo il Testo Unico della Finanza, recentemente modificato, per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente.
Il tratto distintivo della consulenza finanziaria, giuridicamente, e' dato quindi dal consiglio specifico - cioe' rivolto ad un singolo investitore - relativo a comprare, vendere o detenere un determinato strumento finanziario. Se un promotore finanziario o un dipendente bancario consiglia ad un cliente di acquistare un titolo, sta - giuridicamente - prestando il servizio di consulenza finanziaria.
Si noti, che - diversamente da tutti gli altri servizi d'investimento - per quello di consulenza finanziaria non e' previsto l'obbligo di un contratto in forma scritta.
Il punto principale, quindi, e' dimostrare che l'operazione e' stata fatto a seguito di un consiglio specifico.
A questo scopo, poiche' - secondo la nostra esperienza - la grande maggioranza dei risparmiatori si fa consigliare (quindi - giuridicamente - usufruisce di un servizio di consulenza), noi consigliamo di esplicitare tale contratto scrivendo alla banca un lettera del tenore della bozza che abbiamo pubblicato a questo indirizzo: clicca qui.
In questo modo alla banca sara' impedito di dare consigli non appropriati e gli investitori continueranno ad avere un elevato grado di tutela giuridica dei propri investimenti.
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